Usura, attendibilità della persona offesa e principio di correlazione (Cass. pen. Sez. II n. 39808 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di usura, sono inammissibili, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., i motivi di ricorso che si limitino a riproporre le censure già prospettate al giudice del merito, senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata. Il giudice di legittimità verifica che la motivazione sia effettiva, non manifestamente illogica, non contraddittoria e non incompatibile con altri atti del processo, restando esclusa ogni rinnovata valutazione del compendio probatorio. In tema di prova testimoniale della persona offesa è applicabile il principio di scindibilità della valutazione, purché il giudice dia conto delle ragioni della diversa valutazione. Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza il riconoscimento di responsabilità per somma mutuata di importo leggermente difforme, restando indifferente la natura usuraria del patto.

Il Fatto

La vicenda riguarda un imputato condannato, in primo grado, per il delitto di usura in relazione a più capi di imputazione. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 20 febbraio 2025, ha integralmente confermato la decisione del Tribunale del 10 luglio 2023.

Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: motivazione mancante o apparente in ordine all’attendibilità della persona offesa, analoga censura sul diverso capo di imputazione, e violazione del principio di correlazione tra contestazione e fatto ritenuto quanto all’importo mutuato.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione penale ha esaminato unitariamente i motivi, in ragione della loro comune struttura, dichiarandoli inammissibili. Il ricorso è stato respinto sotto il duplice profilo della manifesta infondatezza in diritto processuale del terzo motivo e dell’assoluto difetto di specificità dei primi due.

La Corte ha ricordato che le censure proposte non si confrontano con l’ordito motivazionale della sentenza impugnata, limitandosi a sollecitare una rinnovata valutazione della capacità dimostrativa delle prove. Il sindacato di legittimità, si legge, deve verificare che la motivazione sia effettiva, non manifestamente illogica, non contraddittoria e non logicamente incompatibile con altri atti del processo, secondo il consolidato orientamento di Sez. 1 n. 41738 del 2011 e Sez. 6 n. 13809 del 2015.

I giudici di merito, la cui motivazione si integra con quella del primo grado, hanno valutato in modo chiaro e coerente l’attendibilità delle persone offese, ritenendole autosufficienti nel narrato anche alla luce dei dati documentali. Quanto alla scindibilità della valutazione delle dichiarazioni, la Corte richiama Sez. 2 n. 10193 del 2024, che consente di ritenere veritiera una parte della deposizione e di disattendere le altre, purché con adeguata motivazione.

Infine, sul terzo motivo, la Corte esclude la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.: le divergenze sulla somma mutuata (450 ovvero 500 euro) non modificano il nucleo essenziale antigiuridico, restando la natura usuraria del patto indifferente al differenziale numerario. L’immutazione rileva solo in presenza di un rapporto di eterogeneità o incompatibilità sostanziale. Il ricorso è stato così dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *