Ricorso in cassazione del difensore non abilitato è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 6350 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione sottoscritto da difensore non iscritto all’albo speciale dei cassazionisti è inammissibile, a norma dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. La qualificazione dell’originario appello come ricorso, operata dal giudice di merito, non preclude il rilievo del difetto di legittimazione del difensore. Il principio di conversione dell’impugnazione, espresso dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non sana l’originaria inammissibilità, perché opera su criteri oggettivi e presuppone i requisiti formali e sostanziali dell’atto convertito. Il favor impugnationis non può comportare lo stravolgimento dei requisiti di forma e di sostanza di ciascun mezzo di gravame.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma. Il gravame, qualificato come ricorso per cassazione dal Tribunale di Roma, veniva trasmesso alla Corte di legittimità. La cancelleria accertava che il difensore che aveva sottoscritto l’atto non risultava iscritto all’albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione.

La questione centrale attiene alla sorte del ricorso presentato da difensore non abilitato e alla possibilità che la conversione dell’atto, disposta dal giudice di merito, ne determini la sanatoria.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017. La norma impone che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi siano sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.

Il collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato dal giudice di merito l’appello proposto dal difensore, ove questi non risulti iscritto all’albo speciale della Corte (Sez. IV n. 35830 del 27.06.2013).

Il passaggio decisivo riguarda l’incidenza del principio di conversione dell’impugnazione. La Corte esclude che la disposta conversione dell’originario appello, qualificato come ricorso, precluda il rilievo del difetto di legittimazione. Non sono ipotizzabili sanatorie postume dell’originaria inammissibilità del gravame.

La conversione, si legge, si realizza sulla base di criteri oggettivi e con la presenza dei requisiti formali e sostanziali dell’atto convertito. Essa costituisce espressione del principio di conservazione degli atti e si ispira a un favor impugnationis. Tale favor, tuttavia, non può comportare lo stravolgimento dei requisiti di forma e di sostanza di ciascun mezzo di gravame, secondo il consolidato indirizzo richiamato (Sez. VI n. 42385 del 17.09.2019). La conversione, pertanto, non può divenire strumento di elusione dell’art. 613 cod. proc. pen.

Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte applica la sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *