Copia forense integrale del cellulare nulla senza criteri di selezione (Cass. pen. Sez. VI n. 30496 del 10.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici, il decreto del pubblico ministero che intenda accedere al contenuto del supporto deve illustrare le ragioni per cui è necessaria l’acquisizione estesa e onnicomprensiva, oppure indicare i criteri di selezione del materiale rilevante, la perimetrazione temporale dei dati di interesse e i tempi entro cui effettuare la selezione, con restituzione della copia informatica dei dati non rilevanti. La copia integrale costituisce solo una copia-mezzo, che consente di restituire il contenitore ma non legittima il trattenimento dell’insieme dei dati appresi per un tempo indefinito. Sussiste l’interesse dell’indagato a impugnare anche dopo la restituzione del dispositivo, perché la disponibilità delle copie-cloni da parte della pubblica accusa comporta la perdita dell’esclusiva conoscenza del patrimonio informativo ivi contenuto. In caso di sequestro di telefono cellulare con dati informatici, già restituito previa estrazione di copia forense, l’interesse a proporre riesame sussiste di per sé, senza necessità di dimostrare la disponibilità esclusiva di quanto ivi contenuto.

Il Fatto

Il pubblico ministero presso il Tribunale di Firenze ha emesso un decreto di perquisizione personale e locale nei confronti di un indagato, per reati commessi tra il 13 e il 18 gennaio 2025, al fine di sequestrare il telefono cellulare e verificare se fosse stato impiegato per inviare messaggi minatori o richieste di denaro. Eseguito il provvedimento, la polizia giudiziaria ha affidato a un consulente tecnico l’ispezione forense del contenuto del reperto informatico. Avendo l’ispezione avuto esito positivo, si è proceduto all’acquisizione forense massiva dei dati, per l’impossibilità tecnica e temporale di effettuare un’acquisizione selettiva.

Il Tribunale del riesame di Firenze ha dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso il decreto, per carenza di interesse dell’indagato, che non aveva allegato e dimostrato l’attualità e concretezza dell’interesse. Nel merito ha ritenuto il provvedimento adeguatamente motivato e non contestato, rilevando che il consulente aveva spiegato le ragioni dell’acquisizione massiva e che il ricorrente non aveva dimostrato il rilievo dei dati sotto il profilo dell’esclusiva disponibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte riconosce in via preliminare l’interesse dell’indagato a impugnare, pur a fronte della restituzione del dispositivo telefonico, in quanto la disponibilità delle copie-cloni da parte della pubblica accusa ha comportato la perdita dell’esclusiva conoscenza del patrimonio informativo contenuto nel supporto. Il pregiudizio ai diritti fondamentali alla riservatezza e al segreto, tutelati anche dall’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, fonda l’interesse a ricorrere. Nel caso di sequestro probatorio di un telefono contenente dati informatici, pur già restituito previa estrazione di copia forense, l’interesse a proporre riesame sussiste di per sé, senza necessità di dimostrare la disponibilità esclusiva di quanto ivi contenuto, essendo lo smartphone dispositivo destinato per sua natura a raccogliere informazioni personali e riservate.

Nel merito, la Corte ricorda che, in caso di sequestro di dispositivi informatici, il decreto del pubblico ministero deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, oppure le specifiche informazioni oggetto di ricerca, indicando i criteri di selezione del materiale, la giustificazione della perimetrazione temporale e i tempi entro cui verrà effettuata la selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. Il principio di proporzionalità impone una motivazione rigorosa che dia conto delle ragioni dell’integrale verifica della massa dei dati, oppure indichi secondo specifici criteri i dati rilevanti per le indagini.

La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità e, in particolare, le Sezioni Unite n. 40963 del 20/07/2017, nonché la sentenza della Corte cost. n. 170 del 2023, che ha ampliato il campo di applicazione delle garanzie del diritto alla riservatezza dei dati archiviati nella memoria di un telefono cellulare, riconoscendo natura di corrispondenza anche alle comunicazioni non più in itinere ma acquisite dopo la loro ricezione. La garanzia dell’art. 15 Cost. si estende a ogni strumento che l’evoluzione tecnologica mette a disposizione, compresi quelli elettronici e informatici, e rimane valida finché la comunicazione conservi carattere di attualità e interesse per i corrispondenti.

Ne consegue che anche la messaggistica archiviata nei telefoni non può più essere considerata un mero documento, liberamente acquisibile senza la garanzia costituzionale, ma richiede l’assoggettamento alla disciplina dell’art. 254 cod. proc. pen., che impone un provvedimento dell’autorità giudiziaria necessariamente motivato, senza possibilità di accesso diretto da parte della polizia giudiziaria. Nel caso di specie, la decisione del pubblico ministero di affidare in sede di consulenza tecnica l’estrazione e copia forense dell’intera memoria del cellulare, senza alcuna delimitazione dell’ambito della ricerca, è in contrasto con i principi di proporzionalità e adeguatezza: non è stato indicato il tempo entro cui svolgere le operazioni di selezione, né le ragioni dell’impossibilità di estrapolare immediatamente i soli contenuti pertinenti, né i criteri di selezione.

La Corte conclude che la copia integrale è solo una copia-mezzo, che consente di restituire il contenitore ma non legittima il trattenimento dell’insieme dei dati appresi per un periodo indefinito. Deve quindi ritenersi nullo il sequestro della copia forense dell’intera memoria del telefono e l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, unitamente al decreto di perquisizione e sequestro, con restituzione della copia dei dati ancora in sequestro all’avente diritto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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