Motivazione apparente e autosufficienza del ricorso in cassazione tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 26368 del 07.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sulla motivazione, alla stregua dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., resta circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. La nullità processuale deducibile ex art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. ricorre solo se la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, oppure viziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà, purché il vizio risulti dal testo della sentenza. È esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. È inammissibile la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, nonché il motivo che dolendosi dell’omessa valutazione di deduzioni difensive non individui un fatto storico decisivo. Nel giudizio tributario il potere di disapplicazione dell’atto amministrativo presuppone la deduzione di specifici vizi di legittimità, con rispetto del principio di autosufficienza del ricorso.

Il Fatto

Una casa di riposo, azienda pubblica di servizi alla persona, riceveva un atto di ingiunzione emesso da una società concessionaria della riscossione del Comune di Avellino per il pagamento di euro 238.467,24 a titolo di ICI e IMU, in relazione alle annualità di imposta 2011, 2012, 2013 e 2014. La società fondava la pretesa sul proprio potere di accertamento e riscossione dei tributi.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 2284/2019 depositata il 13/3/2019, accoglieva l’appello della concessionaria e rigettava il ricorso della contribuente. Quest’ultima proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi, cui la controricorrente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la contraddittorietà della motivazione ex art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La Corte lo rigetta. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica del minimo costituzionale. Tale obbligo è violato solo se la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, o viziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà, purché il vizio emerga dal testo della sentenza. È invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza.

La Corte esclude il vizio dedotto: la CTR ha esposto la ragione dell’accoglimento dell’appello, ossia che l’annullamento, da parte del TAR, della delibera comunale ha fatto rivivere ex tunc gli effetti delle delibere con cui il servizio di riscossione era stato conferito alla concessionaria. Né sussiste contraddizione per avere la Commissione affermato che un fatto non era documentato e poi averlo ritenuto “veritiero” in base al principio di non contestazione: la mancata contestazione è stata reputata sufficiente ai fini probatori.

Il secondo motivo, che cumulava violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., vizio di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, è dichiarato inammissibile per sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, non essendo consentito prospettare la medesima questione sotto profili incompatibili. L’omessa pronuncia presuppone la completa omissione del provvedimento indispensabile, mentre il vizio di motivazione presuppone l’esame della questione. Quanto all’omesso esame, il motivo non individua un fatto storico principale o secondario, ma ripropone argomentazioni difensive, che non integrano il paradigma dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.

Il terzo motivo, con cui si censurava il mancato esercizio del potere di disapprovazione degli atti amministrativi, è anch’esso inammissibile. Il giudice tributario può disapplicare l’atto solo a fronte di specifici vizi di legittimità ad esso sottoposti, e la ricorrente non ha indicato né riprodotto gli atti presupposti, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso ex art. 366 cod. proc. civ. Non basta dolersi della violazione dell’art. 57 d.lgs. 162/2006 senza allegare le circostanze del difetto delle condizioni per l’affidamento senza gara.

Al rigetto segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in euro 7.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, e la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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