Trasparenza fiscale in s.r.l. con reddito imputato ai soci per intero (Cass. civ. Sez. V n. 26367 del 07.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di trasparenza fiscale, il reddito prodotto dalla società è imputato direttamente a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dall’effettiva percezione. Il meccanismo, previsto in via generale per le società di persone, è applicabile anche alla società a responsabilità limitata che abbia esercitato l’opzione ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. n. 917/1986. In tale ipotesi non trova applicazione la disciplina dell’art. 47 Tuir, che limita al 40 per cento la base imponibile dei redditi di capitale: l’imputazione ai soci è integrale, secondo gli artt. 115 e 116 Tuir. L’opzione, irrevocabile per tre esercizi sociali, rileva con riferimento agli esercizi cui essa si riferisce.

Il Fatto

A seguito di una verifica fiscale, l’Amministrazione finanziaria ha contestato a una società a responsabilità limitata di aver documentato costi fittizi relativi a un progetto di ricerca mai realizzato, con conseguente recupero dei costi e dell’IVA indebitamente detratta. La società aveva optato per il regime di trasparenza fiscale, con imputazione dei redditi ai soci.

Con separati atti di accertamento, l’Amministrazione ha quindi recuperato i maggiori redditi di partecipazione in capo ai soci. I giudici di primo grado hanno accolto i ricorsi, ritenendo provata l’effettiva esecuzione della ricerca. La Commissione tributaria regionale, in riforma, ha accolto l’appello dell’ufficio, riconoscendo che alla ricerca non avrebbe partecipato la società fornitrice, e ha applicato ai soci la disciplina dell’art. 47 Tuir. I soci hanno proposto ricorso per cassazione; l’Amministrazione ha resistito con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte rileva che una ricorrente ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti prevista dall’art. 5 della legge n. 130/2022, con pagamento dell’importo dovuto. Poiché nessuna parte ha presentato l’istanza di trattazione entro il termine, il processo è dichiarato estinto, entro tali limiti, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Quanto al ricorso principale, i ricorrenti non hanno eseguito, nel termine assegnato, l’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della procedura fallimentare, limitandosi a dedurre la cancellazione della società senza documentarla. La Corte precisa che la procedura era parte del giudizio di appello, seppure contumace, e che l’ufficio aveva correttamente notificato ad essa il ricorso incidentale. Il ricorso principale è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 331, secondo comma, cod. proc. civ.

Tale inammissibilità non si ripercuote sull’efficacia del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., notificato tempestivamente nel rispetto del termine lungo. La Corte rammenta che la notificazione dell’impugnazione non equivale, per il destinatario, alla notificazione della sentenza, e non fa decorrere il termine breve per l’impugnazione incidentale, richiamando sul punto un proprio recente precedente.

Nel merito, il primo motivo del ricorso incidentale è fondato. Il regime di trasparenza fiscale comporta l’imputazione diretta a ciascun socio del reddito prodotto dalla società, in proporzione alle quote e a prescindere dall’effettiva percezione. Applicabile alla s.r.l. che abbia esercitato l’opzione, il meccanismo esclude l’operare della disciplina dell’art. 47 Tuir sulla quota del 40 per cento. La contestazione dei contribuenti, secondo cui gli utili sarebbero stati prodotti prima della comunicazione dell’opzione, è smentita dall’art. 115, comma 4, Tuir: l’efficacia dell’opzione si verifica con riferimento agli esercizi sociali cui essa si riferisce. La sentenza è cassata sul motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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