Motivazione apparente e nesso tra collaborazione tra enti e ingiustificato arricchimento (Cass. civ. Sez. I n. 23465 del 18.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra motivazione apparente — e comporta la nullità della sentenza per cassazione come error in procedendo — la decisione che, pur graficamente motivata, non renda percepibili le ragioni del convincimento perché costruita su argomentazioni obiettivamente inidonee a esporre l’iter logico seguito. Nel giudizio sull’ingiustificato arricchimento, ove sia dedotto un rapporto di collaborazione tra enti per l’esecuzione di un’opera pubblica, il giudice di merito non può limitarsi ad affermare che l’ente ha tratto utilità dal progetto approvato con proprie delibere, ma deve spiegare in cosa consista tale utilità e perché essa sia ascrivibile a quell’ente, nonostante la collaborazione con l’ente competente. La stazione appaltante, in tale contesto, non assume necessariamente la veste di committente, potendo operare quale nudus minister dell’ente competente, privo di poteri esterni idonei a individuarlo come controparte sostanziale.

Il Fatto

Un professionista, incaricato dalla Regione di eseguire la progettazione preliminare e definitiva di un’opera stradale e ulteriori attività suppletive, non avendo ricevuto il compenso, ha convenuto davanti al Tribunale la Regione e la società concessionaria, chiedendo in via principale l’accertamento di un contratto con la Regione e, in subordine, la condanna di entrambe a titolo di ingiustificato arricchimento ai sensi dell’art. 2041 cod. civ.

Il Tribunale ha rigettato la domanda principale e accolto quella subordinata, condannando i convenuti in solido. La Corte d’appello ha poi accolto l’impugnazione della Regione, rigettando quella della società e quella incidentale del professionista. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; il professionista ha resistito con ricorso incidentale, mentre la Regione ha depositato controricorso solo in risposta al ricorso principale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il ricorso incidentale. Il primo motivo, con cui si deduce che la carenza di legittimazione passiva della Regione sarebbe stata rilevata senza che l’ente l’avesse eccepita in primo grado, è inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere gli atti processuali dei gradi precedenti ai sensi dell’art. 366, nn. 4 e 6, cod. proc. civ. Il mezzo, inoltre, muove da un presupposto smentito dal controricorso della Regione. La questione, riguardando la titolarità del rapporto, era comunque rilevabile d’ufficio.

Poiché la declaratoria di carenza di legittimazione passiva della Regione non è stata impugnata se non sotto quel limitato profilo, essa è passata in giudicato e i restanti due motivi incidentali restano assorbiti.

Passando al ricorso principale, la Corte ritiene fondato il quarto motivo, con assorbimento degli altri. Richiamando Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232, il Collegio ricorda che la motivazione è apparente quando, pur materialmente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione per l’inidoneità delle argomentazioni a esporre l’iter logico. A tale vizio è equiparata la motivazione perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi il difetto, se emerge dal testo della sentenza, integra un error in procedendo e comporta la nullità.

Nel caso concreto, la sentenza impugnata non lascia comprendere il percorso logico con cui la Corte territoriale ha posto l’obbligazione di indennizzo a carico della società, nonostante i rilievi specifici sulla collaborazione con la Regione. La Corte ricorda che, in ipotesi di collaborazione tra enti nell’esecuzione di opere pubbliche, la stipulazione di contratti di appalto con i terzi non si traduce sempre nell’assunzione della veste di committente, potendo l’ente operare quale nudus minister dell’ente competente (sul punto Cass., sez. I, 16 gennaio 2025, n. 1131). Le censure erano dunque decisive.

La Corte territoriale ha invece richiamato laconicamente alcune righe della motivazione del primo giudice, senza esporre in cosa consistesse l’utilità tratta dal progetto né perché fosse ascrivibile a quell’ente. Ancora più apodittiche sono le declaratorie di inammissibilità sulla quantificazione dell’indennizzo e sugli interessi, motivate con la mera trascrizione di due massime. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello, che provvederà anche sulle spese; il ricorso incidentale è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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