Riduzione della penale e divieto di giudicato implicito sulla domanda (Cass. civ. Sez. III n. 7000 del 15.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di riduzione della clausola penale proposta ai sensi dell’art. 1384 cod. civ. include anche la fattispecie della penale manifestamente eccessiva, salvo che gli argomenti del richiedente siano limitati alla sola ipotesi dell’obbligazione eseguita in parte. Il giudice d’appello viola il principio del giudicato e incorre in omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. quando ritiene formato un giudicato sulla decisione del primo giudice in ordine alla penale, mentre quel giudice non si era affatto pronunciato sulla sua riducibilità. La riducibilità d’ufficio presuppone che la parte abbia assolto gli oneri di allegazione e di prova e che le circostanze rilevanti risultino ex actis.

Il Fatto

Una società di persone, affiliata di una catena distributiva, conveniva in giudizio la propria contraente davanti al Tribunale di Ancona dopo la rottura del contratto di affiliazione commerciale per un supermercato. Nel corso del rapporto era stata escussa una polizza fideiussoria, incassata la penale e trattenuta parte del premio di comarketing. La società chiedeva dichiararsi inefficaci la clausola penale e la clausola sui premi, annullarsi il contratto per errore o dichiararsi la risoluzione per inadempimento della controparte, con risarcimento del danno; in subordine, la riduzione della penale ex art. 1384 cod. civ.

Il tribunale rigettava le domande. La Corte d’appello di Ancona respingeva il gravame, ritenendo tra l’altro che la ricorrente non avesse censurato la motivazione del primo giudice sulla domanda subordinata di riduzione, sì da formare un giudicato, e che la riduzione per eccessiva onerosità non fosse rilevabile d’ufficio. La parte proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione delle norme sul buon affare e sulla buona fede, si risolveva in una serie di censure direttamente fattuali, senza individuare la specifica questione riconducibile all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La pretesa valenza confessoria di un messaggio di posta elettronica della controparte era esclusa, perché il documento prospettava il difetto come mera eventualità, subordinata a successive verifiche. Il motivo era quindi inammissibile.

Analoga sorte toccava al secondo motivo: la ricostruzione della vicenda esecutiva mirava a ottenere un accertamento di merito alternativo rispetto a quello compiuto dal giudice d’appello, ponendolo a base delle denunciate violazioni normative. La censura era pertanto parimenti inammissibile.

Il terzo motivo coglieva invece nel segno. La corte territoriale aveva ritenuto che si fosse formato un giudicato sull’interpretazione della clausola penale data dal tribunale, ma l’errore era evidente: la penale, nella specie, era senz’altro applicabile, e altra era la questione della sua riducibilità ex art. 1384 cod. civ., sulla quale il primo giudice non si era affatto pronunciato, essendosi limitato a determinare il quantum contrattualmente previsto.

La Corte ha poi precisato che l’invocazione dell’art. 1384 cod. civ. include automaticamente anche la fattispecie della penale eccessiva, quando gli argomenti di chi invoca la norma non siano limitati all’obbligazione eseguita in parte: e ciò, ictu oculi, non ricorreva nel caso esaminato. Quanto al denunciato diniego del potere d’ufficio di riduzione, il giudice d’appello era incorso in errore, risultando le allegazioni della parte sussistenti e le circostanze rilevanti acquisite agli atti.

Pertanto il giudice d’appello ha violato il principio del giudicato ed è incorso nell’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. Il ricorso è stato accolto limitatamente al terzo motivo, con cassazione della sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvio, anche per le spese processuali, alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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