Competenza del tribunale ordinario se manca questione sui limiti delle acque (Cass. civ. Sez. II n. 23462 del 18.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche presuppone che la controversia implichi lo scorrimento delle acque o che esso debba essere accertato, ovvero che occorra regolare il flusso e il corso delle acque. La competenza specializzata si radica solo allorché vengano in questione i poteri di governo delle acque nell’interesse generale della collettività, anche in relazione all’individuazione dei limiti dei corsi d’acqua e degli obblighi di manutenzione di argini e sponde. Quando invece il letto è stato mutato da molti anni e non occorre alcuna indagine tecnica per stabilire se l’area rientri nel demanio idrico, la controversia sulla proprietà appartiene al tribunale ordinario.

Il Fatto

I ricorrenti, premessa la proprietà di un compendio immobiliare contiguo a un torrente e prospiciente un lago, hanno convenuto davanti al Tribunale di Brescia il Comune, l’Agenzia del Demanio e la Regione, chiedendo l’accertamento della proprietà di alcuni mappali liberati dalle acque dagli anni ’50 del secolo scorso. A fondamento della domanda hanno invocato l’art. 942 cod. civ. e/o l’art. 946 cod. civ., ovvero l’usucapione ex art. 1158 cod. civ., con successione nel possesso ai sensi dell’art. 1146, co. 1, cod. civ., oltre al risarcimento dei danni.

Il Comune e l’Agenzia hanno eccepito preliminarmente l’incompetenza del giudice adito in favore del tribunale regionale delle acque pubbliche. Il Tribunale ha accolto l’eccezione e ha indicato come competente il tribunale regionale delle acque pubbliche di Milano. Avverso tale ordinanza i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte individua il criterio di riparto della competenza. Presupposto perché si configuri la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche è che vi sia scorrimento d’acque o che lo stesso debba essere accertato, anche avuto riguardo alle piene; in definitiva, che occorra regolare il flusso e il corso delle acque. Il collegio richiama sul punto una pluralità di precedenti, tra cui Cass. n. 3047/2022, Cass. n. 25905/2023, Cass. n. 9279/2017, Cass. n. 21495/2024 e Cass. n. 25950/2024.

Nel caso concreto è pacifico che il letto venne mutato molti anni addietro, come emergerebbe dall’atto costitutivo del Comune e dalla memoria dell’Agenzia. Di conseguenza non occorre far luogo ad alcuna indagine tecnica per stabilire se l’area di terreno della cui natura pubblica si discute rientri nel demanio idrico fluviale o lacuale. È proprio tale accertamento, per il suo carattere squisitamente tecnico, a giustificare la competenza del giudice specializzato.

La Corte enuncia allora la regola residuale: solo in presenza di controversie in cui vengano in questione i poteri di governo delle acque nell’interesse generale della collettività, anche in relazione all’individuazione dei limiti dei corsi d’acqua e degli obblighi di manutenzione dei relativi argini o sponde, la competenza appartiene al tribunale regionale delle acque, come si legge in Cass. n. 25905/2023. Nel caso esaminato tali elementi non ricorrono, poiché la lite riguarda la titolarità di un terreno abbandonato dalle acque da molti anni, senza che sia posta alcuna questione sulla determinazione dell’alveo o delle sponde.

Accolto il primo motivo, il secondo resta assorbito, poiché il capo delle spese verrà complessivamente regolato dal giudice competente all’esito della lite. La Corte cassà quindi l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del tribunale ordinario, davanti al quale rimette le parti nel termine di legge, con spese al merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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