Motivazione apparente nel decreto di convalida del trattenimento in CPR (Cass. civ. Sez. I n. 3203 del 08.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui il giudice di merito convalida il trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri è affetto da nullità quando la motivazione sia solo apparente, perché si limita ad aderire alle argomentazioni dell’amministrazione richiedente senza esporre le ragioni e il percorso logico della decisione. In tal caso il provvedimento si colloca al di sotto del minimo costituzionale imposto dagli artt. 13 e 111 Cost. e dall’art. 15 dir. 2008/115/CE, con conseguente cassazione senza rinvio ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. quando il termine perentorio entro cui la convalida doveva essere disposta sia ormai decorso.
Il Fatto
A seguito di decreto di respingimento, il Questore ha emesso un decreto di trattenimento nei confronti di un cittadino tunisino presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri competente, chiedendone la convalida al Tribunale. Il giudice adito ha convalidato il trattenimento, rigettando il ricorso dell’interessato.
Il ricorrente ha impugnato il decreto per cassazione con quattro motivi, deducendo, tra l’altro, la nullità del provvedimento per motivazione apparente o inesistente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. L’amministrazione intimata ha dichiarato di costituirsi ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 135 cod. proc. civ., dell’art. 6 d. lgs. n. 142/2015 e degli artt. 13 e 111 Cost., anche alla luce dell’art. 15 dir. 2008/115/CE. Il quesito è se il decreto di convalida impugnato soddisfi l’obbligo di motivazione o si risolva in una motivazione meramente apparente.
Il Supremo Collegio ritiene il motivo fondato, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 8053/2014 sulla configurabilità della motivazione apparente. Nella specie, il decreto impugnato non consente di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice, essendosi limitato a richiamare la fondatezza delle argomentazioni del ricorrente privato e la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza del Questore.
La Corte rileva che una siffatta adesione acritica alle argomentazioni dell’amministrazione richiedente lascia il provvedimento al di sotto del minimo costituzionale, non risultando evincibili né le ragioni né il percorso decisionale. L’accoglimento del primo motivo assorbe gli ulteriori profili, riguardanti la mancata registrazione della domanda di protezione internazionale, l’omessa informazione al riguardo, le condizioni sanitarie e l’omesso esame di fatti decisivi.
Quanto agli effetti, il decreto viene cassato senza rinvio ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., essendo già decorso il termine perentorio entro cui la convalida del trattenimento avrebbe dovuto essere disposta.
Sul regime delle spese, la Corte esclude la regolazione, poiché il ricorrente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato ed è soccombente un’amministrazione statale. Il compenso del difensore va liquidato ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, con istanza al giudice del procedimento e, per il giudizio di legittimità, al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato (Cass., n. 23007/2010; Cass., n. 11028/2009). L’art. 133 d.P.R. n. 115/2002 non si applica all’ipotesi di soccombenza di un’amministrazione statale (Cass., Sez. Un., n. 24413/2021; Cass., n. 30876/2018; Cass., n. 18583/2012).
Nota della Redazione
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