Motivazione apparente della CTR e obbligo di esame delle censure d’appello (Cass. civ. Sez. V n. 26895 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza è affetta da motivazione apparente quando, pur graficamente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione e non consente alcun controllo sull’iter logico seguito dal giudice. L’anomalia si configura in presenza di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il percorso cognitivo, di affermazioni apodittiche o di contrasto irriducibile tra enunciati inconciliabili. Il vizio integra error in procedendo e comporta la nullità della sentenza, restando irrilevante il semplice difetto di sufficienza della motivazione. Il giudice del merito non può limitarsi a enunciare il giudizio, ma deve descrivere il processo cognitivo che lo ha condotto alla decisione, confrontandosi con le specifiche censure formulate dall’appellante.

Il Fatto

A seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di una società di persone, per l’anno d’imposta 2006, un avviso di accertamento con il quale accertava maggiori ricavi. Venivano emessi distinti avvisi anche nei confronti dei due soci, in ragione delle rispettive quote di partecipazione.

I contribuenti impugnavano gli atti dinanzi alla CTP di Milano, dolendosi dell’assenza di motivazione e della violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 in relazione all’accertamento induttivo. La CTP, previa riunione, accoglieva i ricorsi. La CTR della Lombardia respingeva l’appello dell’Ufficio. Avverso tale decisione l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi; resistevano la società e un socio.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare l’eccezione dei controricorrenti sulla mancata notificazione del ricorso alla socia rimasta intimata. Il motivo è infondato: dalla sentenza d’appello risulta che la socia era assistita da un difensore, presso il cui studio deve presumersi la domiciliazione; la notificazione a mezzo posta è comprovata dalla distinta di spedizione e dall’avviso di ricevimento, che reca il medesimo numero di raccomandata riferito alla socia.

Nel merito, la ricorrente deduce con il primo motivo la violazione dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per essere la sentenza sorretta da motivazione apparente. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e la giurisprudenza successiva, secondo cui il vizio si configura quando la motivazione manchi del tutto o le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum.

Il Collegio ribadisce che la motivazione apparente si ha quando essa, pur materialmente presente, non rende percepibili le ragioni della decisione e non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza del ragionamento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla. Sostanzialmente omogenea è la motivazione perplessa e incomprensibile; in entrambi i casi l’anomalia integra un error in procedendo e comporta la nullità della sentenza, come affermato dalle Sezioni Unite n. 22232 del 2016.

La Corte richiama altresì il principio secondo cui il giudice deve dar conto del contenuto dinamico della motivazione, descrivendo il processo cognitivo seguito. Nel caso in esame la motivazione della CTR è meramente apparente: essa si limita a conclusioni assertive, senza confrontarsi con le specifiche censure dell’Ufficio e senza illustrare gli elementi dai quali ha desunto l’insussistenza dei presupposti dell’accertamento induttivo.

Le affermazioni dei giudici territoriali non si confrontano con le ampie censure dell’appello, riprodotte nel ricorso nel rispetto dei principi di specificità e autosufficienza. La CTR ne aveva dato conto nella parte narrativa, ma ha omesso di esaminarle nella motivazione. Il primo motivo è pertanto fondato, con assorbimento del secondo; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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