Motivazione apparente della CTR e nullità della sentenza per error in procedendo (Cass. civ. Sez. V n. 26185 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
È nulla per error in procedendo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza di merito la cui motivazione sia solo apparente, perché, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione e reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Non può lasciarsi all’interprete il compito di integrarla con congetture. L’omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., configurabile solo in caso di mancato esame di domande o eccezioni di merito. La rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda appartengono al giudice di merito, che non è vincolato al tenore letterale degli atti ma al contenuto sostanziale della pretesa.
Il Fatto
A seguito di un invito a esibire documentazione contabile relativo al periodo d’imposta 2011, l’Agenzia delle entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento con cui, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54, comma 4, d.P.R. n. 633/1972, accertava maggiori ricavi, costi indeducibili e violazioni in materia di IRPEF, IVA e IRAP.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; l’Agenzia si costituiva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: l’omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, non potendo darsi pronuncia implicita idonea al giudicato.
Il secondo motivo denunciava l’omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato interno. Il motivo è stato giudicato infondato: la rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda sono attività riservate al giudice di merito, che non è tenuto a uniformarsi al tenore letterale degli atti, dovendo invece aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa. Poiché il giudice ha motivato sul punto, l’errore attiene al momento logico dell’accertamento della volontà della parte e non è deducibile come violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..
Il terzo motivo lamentava l’omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità dell’accertamento induttivo per difetto dei presupposti di legge. La Corte lo ha ritenuto infondato: la CTR ha accertato la legittimità e la fondatezza della ripresa, valutando idonei gli elementi addotti dall’Ufficio, con la conseguenza che la censura si risolve in una contestazione sulla valutazione delle risultanze probatorie. Né si pone un profilo di violazione del divieto di doppia presunzione, principio non pertinente alla vicenda, emergendo solo una concatenazione di inferenze presuntive.
Il quarto motivo è stato invece accolto. Sebbene formalmente deduca la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la censura investe in realtà un difetto di motivazione apparente. La pronuncia impugnata, a fronte delle articolate difese del contribuente, si limita ad affermare che questi non sarebbe stato in grado di inficiare la ricostruzione del reddito d’impresa e a richiamare massime di legittimità, senza esporre il ragionamento seguito. Tale motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla.
L’accoglimento del quarto motivo ha determinato l’assorbimento del quinto, relativo all’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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