Ricorso per cassazione inammissibile per violazione dei requisiti di chiarezza e specificità (Cass. civ. Sez. V n. 26186 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, offrendo al giudice di legittimità una rappresentazione concisa della vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate. L’inosservanza di tali doveri conduce a inammissibilità solo quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti o pregiudichi l’intelligibilità delle censure, violando i requisiti di contenuto-forma degli artt. 366, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. Il principio di specificità va modulato secondo i criteri di sinteticità e chiarezza indicati dalla Corte EDU, sentenza 28 ottobre 2021, Succi c. Italia, contemperando la funzione nomofilattica con il diritto di accesso al giudice. L’accertamento analitico-induttivo è consentito, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, anche in presenza di contabilità formalmente regolare, ove la rettifica si fondi su presunzioni gravi, precise e concordanti.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2006, con cui l’Ufficio aveva rettificato i ricavi da euro 630.711,00 a euro 1.035.282,00. L’accertamento seguiva un processo verbale redatto dopo verifica generale: i funzionari avevano ricostruito il reddito in via induttiva partendo dalle materie prime acquistate dal ristorante, per risalire al numero teorico di portate e ai potenziali ricavi.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso. La Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello dell’Ufficio. La Cassazione, con precedente ordinanza, annullava con rinvio la pronuncia d’appello per mancata notifica alla contribuente dell’istanza di trattazione in pubblica udienza. La Commissione regionale, in diversa composizione, respingeva poi entrambi gli appelli. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile. La Corte rileva che lo svolgimento dei fatti è confuso, affastellato e poco chiaro nell’esposizione dell’intero giudizio, con sovrapposizione tra i motivi del procedimento in corso e quelli del precedente giudizio di cassazione, conclusosi con annullamento con rinvio. La censura sulla mancata notifica della trattazione in pubblica udienza viene riproposta pedissequamente, mentre la ricorrente richiama più volte il giudizio di prime cure assumendo apoditticamente che il giudice provinciale non abbia esaminato il merito, contrariamente a quanto emerge dalla lettura della pronuncia impugnata.
Il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l’oggetto della controversia senza dover scrutinare autonomamente gli atti, va modulato secondo i criteri di sinteticità e chiarezza indicati dalla sentenza della Corte EDU del 28 ottobre 2021, causa Succi c. Italia e recepiti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8117/2022). L’obiettivo è contemperare la semplificazione dello scrutinio con la certezza del diritto e la salvaguardia della funzione nomofilattica, senza incidere sulla sostanza del diritto di accesso al giudice.
Nel merito, i primi due motivi di ricorso per omessa motivazione su punto decisivo risultano infondati: dalla sentenza impugnata non emerge alcuna violazione del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020), poiché i giudici del gravame non si sono limitati a un mero rinvio alla pronuncia di primo grado, ma hanno esaminato le ragioni della fondatezza dell’accertamento induttivo.
L’accertamento analitico-induttivo, con cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali anche di rilevante importo, è consentito ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, poiché la disposizione presuppone scritture regolari ma contestabili sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano dubitare della completezza e fedeltà della contabilità. La Corte richiama la giurisprudenza sul settore della ristorazione (Cass. n. 20060/2014; Cass. n. 20857/2007), ove la ricostruzione presuntiva dei ricavi può fondarsi su dati di normale esperienza come il consumo dei tovaglioli.
Nel caso di specie emergono elementi sufficienti per la rettifica: eccesso di tovaglioli di carta e di stoffa usati, pesce acquistato per la ristorazione e indici offerti dal software Gerico, che evidenziano la fondatezza dell’assunto di redditi non dichiarati. Infine, anche il quarto motivo sul difetto di comunicazione della data di udienza ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 546/1992 difetta di specificità e appare, del resto, estraneo all’attuale fase del giudizio. Non si provvede sulle spese per la mancata costituzione dell’intimata; si dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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