Valutazione complessiva degli indizi nelle presunzioni tributarie (Cass. civ. Sez. 5 n. 14629 del 17.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza o conoscibilità, in capo al destinatario, dell’inserimento dell’operazione in un’evasione dell’imposta, dimostrabile anche tramite presunzioni semplici basate su elementi oggettivi e specifici. Diversamente, per il disconoscimento della deducibilità dei costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, l’Ufficio deve provare la fittizietà dell’operazione, mentre il contribuente è tenuto a fornire la rigorosa prova contraria. La gravità, la precisione e la concordanza degli indizi vanno valutate in un giudizio complessivo e non atomistico, nel quale ogni elemento rafforza e trae vigore dall’altro, essendo irrilevante la mera regolarità contabile e dei pagamenti.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società e ai soci avvisi di accertamento per l’anno di imposta 2016, contestando l’esistenza di operazioni soggettivamente inesistenti, relative a fatture emesse da due società ritenute “cartiere”, e una parziale inesistenza oggettiva consistente nella sovrafatturazione di alcune prestazioni rispetto al contratto originario. La Corte di giustizia tributaria di primo grado rigettava i ricorsi dei contribuenti. La Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, invece, riformava la sentenza, ritenendo che l’Amministrazione non avesse dimostrato la consapevolezza della frode da parte della società e che gli elementi probatori fossero contraddittori.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, ritenendo fondato il primo motivo relativo alla violazione degli artt. 33, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 e 5-ter, comma 3, del d.lgs. n. 218/1997, in quanto il giudice d’appello aveva erroneamente valorizzato un preteso comportamento contraddittorio dell’Amministrazione. La qualificazione dell’inesistenza come soggettiva e parzialmente oggettiva non è logicamente contraddittoria, poiché il perimetro della causa petendi è definito dall’avviso di accertamento, a prescindere dalle conclusioni del processo verbale di constatazione, e i fatti erano stati comunque posti all’attenzione del contribuente.
Con il secondo motivo, la Suprema Corte ha censurato la sentenza per violazione degli artt. 2697 cod. civ. e delle disposizioni in materia di IVA, avendo il giudice di merito fondato il proprio ragionamento su una valutazione atomistica degli elementi di prova. Al contrario, il corretto procedimento logico impone che gli indizi, da soli anche insufficienti, siano considerati nel loro insieme per verificarne la gravità, precisione e concordanza, come stabilito dai precedenti Cass. n. 12002 del 2017 e Cass. n. 5374 del 2017.
La Corte ha inoltre richiamato i principi in materia di onere della prova, rammentando che, per le operazioni soggettivamente inesistenti, è necessaria la dimostrazione della conoscibilità della frode in base all’ordinaria diligenza, mentre la prova contraria del contribuente non può consistere nella mera esibizione delle fatture o nella regolarità formale delle scritture. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame che si attenga a tali principi.
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Nota della Redazione
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