Anestesisti e pronta disponibilità sostitutiva: diritto alla retribuzione della guardia (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25187 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva la pronta disponibilità sostitutiva è vietata dall’art. 17, comma 3, del CCNL per l’Area della Dirigenza Medica del 3.11.2005, perché inidonea a garantire la continuità assistenziale. La ratio del divieto risiede nell’impossibilità di assicurare, con una prestazione che ammette una risposta alla chiamata entro mezz’ora, la presenza medica necessaria in reparti che richiedono l’immediata disponibilità dell’anestesista. Ove tale turno venga comunque disposto e il dirigente medico sia tenuto a permanere in ospedale per l’intera durata del turno, la prestazione non è qualificabile come pronta disponibilità sostitutiva, ma integra una guardia notturna, con conseguente diritto alla retribuzione secondo le regole proprie di quest’ultima e alla maggiorazione per lavoro straordinario in caso di superamento dell’orario ordinario.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente medico del Servizio di Anestesia e Rianimazione, era risultato vincitore di un bando pubblico di trasferimento presso una struttura sanitaria, con destinazione prevista dal contratto individuale presso uno stabilimento ospedaliero. Con un ordine di servizio era stato temporaneamente assegnato a un diverso stabilimento, con conseguente rientro nella sede di originaria destinazione.
Il medico aveva impugnato la revoca dell’ordine di servizio e chiesto la condanna della struttura al pagamento del lavoro straordinario prestato nei turni di pronta disponibilità, remunerati con l’indennità di cui all’art. 7 del contratto collettivo integrativo del 7.4.1999, oltre al risarcimento del mancato guadagno e al rimborso chilometrico. Il Tribunale di Brindisi aveva accolto in parte la domanda, riconoscendo la mobilità interna d’urgenza e un danno equitativo; la Corte d’Appello di Lecce, in parziale riforma su appello incidentale della struttura, aveva rigettato integralmente la domanda. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 17, comma 3, del CCNL per l’Area della Dirigenza Medica del 3.11.2005, che nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva consente la sola pronta disponibilità integrativa del servizio di guardia, non quella sostitutiva. Il ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione di tale disciplina, sostenendo che la pronta disponibilità sostitutiva, per il regime cui è soggetta, non è idonea a garantire la continuità assistenziale.
Il motivo è accolto. La Corte individua la ratio del divieto proprio nell’impossibilità di assicurare, attraverso quella prestazione, la continuità assistenziale. Richiama Cass. n. 18140/2022, che ha distinto la pronta disponibilità sostitutiva — ammessa quando vi siano unità che non necessitino della presenza medica in loco e per le quali sia sufficiente raggiungere il medico con immediatezza — dalla integrativa, quando l’unità abbia comunque un servizio di guardia ma possa presentare necessità di implementazione della presenza medica.
Nel caso concreto la questione non è l’assegnazione a una sede piuttosto che a un’altra, ma lo svolgimento della pronta disponibilità in un reparto di anestesia. Poiché il ricorrente, in assenza di altri addetti al reparto, era tenuto a restare in ospedale, non può parlarsi di pronta disponibilità sostitutiva, trattandosi invece di una guardia notturna, riconducibile agli artt. 16 e 18 del CCNL 2002-2005 e non all’art. 17.
La Corte ravvisa dunque un errore qualificatorio: anestesia e pronta disponibilità sostitutiva sono concetti antitetici. L’accertamento cui era pervenuta la Corte territoriale circa lo svolgimento di tale prestazione, pur in difformità dalla previsione contrattuale, imponeva di riconoscere l’obbligo del medico di permanere in ospedale per l’intera durata del turno e il conseguente diritto, a fronte del protrarsi dell’impegno oltre l’orario normale, al pagamento secondo le regole della guardia notturna. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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