Motivazione apparente della CTR: la sentenza tributaria è nulla (Cass. civ. Sez. V n. 19480 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Integra una ipotesi di motivazione apparente, e determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., la decisione che accolga l’appello del contribuente affermando in modo apodittico l’inutilizzabilità o la non sufficienza probatoria degli atti prodotti dall’Ufficio, senza specificare le ragioni di tale valutazione. La motivazione graficamente esistente, e talora anche contenutisticamente sovrabbondante, è nulla quando risulta costruita in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio e da non raggiungere il minimo costituzionale. Il vizio è deducibile come nullità ex art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e all’art. 118 disp. att. cod. proc. civ..
Il Fatto
A seguito di segnalazioni interne e di una ulteriore segnalazione della Direzione Regionale, l’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente, per gli anni di imposta 2002 e 2003, due avvisi di accertamento con i quali contestava un maggiore reddito imponibile di fonte estera. Secondo l’Ufficio, il contribuente era titolare di investimenti esteri occultati al fisco italiano, detenuti tramite un ente solo apparentemente autonomo e in realtà gestito in forza di un mandato fiduciario, nonché attraverso una fondazione estera partecipata dal medesimo.
Il contribuente impugnava separatamente gli atti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigettava entrambi i ricorsi. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, previa riunione dei gravami, li accoglieva, ritenendo gli elementi indiziari dell’Ufficio non idonei né sufficienti a sostenere le contestazioni. L’Agenzia delle Entrate ricorreva quindi per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. L’Ufficio deduce che la decisione impugnata non esplicita le ragioni di fatto e di diritto dell’iter logico seguito: non si comprende perché la documentazione prodotta sarebbe inutilizzabile ai fini probatori, né perché sarebbe inequivocabile il non coinvolgimento del contribuente nelle movimentazioni contestate.
La Corte ritiene il motivo fondato e richiama la propria giurisprudenza consolidata sulla motivazione apparente. Si è in presenza di tale vizio allorquando la motivazione, pur graficamente e materialmente esistente e talora contenutisticamente sovrabbondante, risulti costruita in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi da non raggiungere la soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Tra i precedenti richiamati figurano Cass. n. 13248 del 2020, Cass. n. 8400 del 2021, Cass. n. 9288 del 2021, Cass. n. 9627 del 2021, Cass. n. 28829 del 2021, Cass. n. 11106 del 2022 e, da ultimo, Cass. n. 2752 del 2024 e Cass. n. 2588 del 2024.
Nel caso concreto, il giudice di seconde cure ha accolto entrambi gli appelli, in riforma delle decisioni di primo grado, sulla base di una ritenuta non utilizzabilità degli atti dell’Ufficio e comunque della loro non sufficienza probatoria. Tali elementi sono però affermati in maniera apodittica, senza specificare le ragioni dell’inutilizzabilità o dell’insufficienza. Non è quindi possibile cogliere l’iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione.
Ne consegue che la sentenza impugnata è nulla per mancanza di motivazione. Il secondo motivo, con cui l’Amministrazione finanziaria deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 33 d.P.R. n. 600/1973 in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., resta assorbito dall’accoglimento del primo.
La Corte accoglie pertanto il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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