Giudicato interno su capo spese in caso di riforma integrale e pluralità di parti (Cass. civ. Sez. 5 n. 7473 del 28.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario con pluralità di parti, la sentenza di primo grado è investita dall’impugnazione in relazione all’ampiezza della domanda di appello, ai sensi degli artt. 99 cod. proc. civ. e 2907 cod. civ. L’accoglimento del gravame da parte del giudice d’appello, con integrale riforma della pronuncia di prime cure, comporta il travolgimento dell’intera sentenza, incluso il capo sulle spese, ove la valutazione complessiva del giudice sia nel senso che la pronuncia sia stata interamente travolta. In tal caso, la mancata impugnazione del capo sulle spese da parte della parte che ne era rimasta soccombente non determina la formazione di un giudicato interno ex art. 2909 cod. civ., essendo quel capo strettamente connesso alla soccombenza in primo grado sulla questione oggetto di devoluzione.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte del contribuente, di una cartella di pagamento emessa per l’anno d’imposta 2006, conseguente ad un avviso di accertamento e ad una sentenza della Commissione tributaria provinciale che lo aveva parzialmente annullato. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo la cartella affetta da vizio di motivazione per non aver indicato la sentenza intervenuta sull’avviso.
La Commissione tributaria regionale, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, riformava integralmente la decisione, ritenendo legittima l’iscrizione a ruolo e condannando il contribuente alla rifusione delle spese. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per Cassazione, deducendo la nullità per mancata rilevazione del giudicato su autonomi capi della decisione di primo grado, il vizio di motivazione della cartella e l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo, nonché la violazione delle regole in materia di soccombenza e di formazione del giudicato sul capo spese.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha respinto tutti i motivi di ricorso. Con riferimento al primo motivo, ha chiarito che la decisione di primo grado si fondava su un’unica ratio decidendi, ossia l’accertata inidonea motivazione della cartella, e che la seconda proposizione del giudice era meramente consequenziale alla prima, non potendo configurarsi come una seconda ed autonoma ragione della decisione. Ne consegue che l’appello dell’Agenzia, avendo contestato proprio l’unico elemento decisivo, ha impedito la formazione di un giudicato interno sui singoli capi.
Quanto al vizio di motivazione della cartella, la Corte ha richiamato il principio per cui il difetto di motivazione dell’atto, che rinvii ad altro atto senza indicarne gli estremi esatti, non conduce alla nullità se il contribuente ha impugnato la cartella dimostrando piena conoscenza dei presupposti impositivi. Nel caso di specie, il contribuente non solo aveva contestato puntualmente i presupposti, ma non aveva allegato né provato il pregiudizio concreto al diritto di difesa derivante dall’eventuale vizio.
In ordine alla dedotta illegittimità dell’iscrizione a ruolo, la Corte ha rilevato che la censura era priva di interesse ex art. 100 cod. proc. civ., atteso che la definitività della sentenza sulla cartella rende la riscossione certa, rafforzando la pretesa rispetto alla mera provvisorietà di cui all’art. 68 d.lgs. 546/92.
Il profilo di maggiore innovazione riguarda il quarto motivo, relativo al capo sulle spese. La Corte ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, evidenziando che la condanna alle spese è conseguenza legale della soccombenza e che il giudice d’appello, in caso di riforma della sentenza impugnata, ha il potere di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese. Ha inoltre affermato che il giudicato interno può costituire un limite solo quando la decisione sulle spese non sia stata travolta dall’esito del gravame.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione del capo sulle spese da parte dell’agente della riscossione non avesse determinato la formazione del giudicato, in quanto quel capo era strettamente connesso alla soccombenza in primo grado sull’unica questione devoluta, oggetto di integrale riforma in appello con conseguente travolgimento dell’intera sentenza di prime cure. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del contribuente alla rifusione delle spese in favore della controricorrente.
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Nota della Redazione
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