Arbitrato consortile e limiti soggettivi del giudicato sul lodo (Cass. civ. Sez. I n. 25256 del 13.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina dell’arbitrato societario, già contenuta negli artt. 34 e 35 d.lgs. 5/2003 e oggi confluita negli artt. 838-bis e 838-ter c.p.c. per effetto dell’art. 3, comma 55, d.lgs. n. 149 del 2022, opera esclusivamente nell’ambito delle società e si fonda sull’esigenza di assicurare l’interesse unitario del gruppo sociale e l’uniformità delle decisioni incidenti sul rapporto sociale. Tale regime speciale, che attribuisce al lodo efficacia vincolante anche verso soci o società non partecipanti al procedimento, non è applicabile ai consorzi ex art. 2615 c.c., nei quali la clausola compromissoria conserva natura contrattuale e non ricorre una struttura organizzativa assimilabile a quella societaria. Ne consegue che, in materia consortile, trovano applicazione i limiti soggettivi del giudicato ex art. 2909 c.c., applicabili anche al lodo arbitrale ai sensi dell’art. 824-bis c.p.c.: la pronuncia arbitrale fa stato solo tra le parti del procedimento e non produce effetti riflessi automatici nei confronti del consorziato rimasto estraneo.
Il Fatto
Un Comune consorziato aveva adottato una delibera di modifica della pianta organica delle farmacie comunali, impedendo l’apertura di una sede già allestita da una società mista costituita dal Consorzio con un socio privato. In un primo procedimento arbitrale, al quale il Comune non aveva partecipato, il collegio aveva accertato in via incidentale la responsabilità dell’ente locale e riconosciuto al socio privato un danno, posto a carico del Consorzio.
Il Consorzio aveva quindi instaurato un secondo arbitrato contro il Comune per la rivalsa. Il lodo aveva accolto la domanda, qualificando l’accertamento contenuto nel primo lodo come fatto giuridico non contestato e idoneo a fondare la condanna in regresso. Il Comune impugnava il lodo davanti alla Corte d’Appello, che in fase rescindente lo dichiarava nullo per l’erronea attribuzione di efficacia vincolante al primo lodo verso un soggetto estraneo e, in fase rescissoria, rigettava la domanda di rivalsa. Il Consorzio ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che il Comune è consorziato e ha sottoscritto lo Statuto consortile, contenente la clausola compromissoria, e la convenzione con obblighi informativi e di cooperazione. L’adesione alla clausola comporta il deferimento agli arbitri delle controversie tra Consorzio e consorziato, ma non l’attribuzione agli arbitri del potere di decidere controversie tra il Consorzio e i terzi con effetti vincolanti verso i Comuni consorziati.
Per regola generale e per i limiti soggettivi del giudicato, cristallizzati nell’art. 2909 c.c. e destinati a valere anche per il lodo ai sensi dell’art. 824-bis c.p.c., la pronuncia arbitrale fa stato solo tra le parti del giudizio. La sottoscrizione della clausola non vale quindi ad estendere automaticamente gli effetti di un lodo esterno al consorziato che non vi abbia partecipato.
Non conduce a diverso esito la disciplina dell’art. 35 d.lgs. 5/2003, applicabile ratione temporis, secondo cui le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società. La Corte chiarisce che la norma riguarda il solo arbitrato societario, ha natura eccezionale e presuppone una struttura organizzativa fondata sull’interesse unitario della società. L’efficacia espansiva automatica non copre le liti esterne con i terzi, dove si controverte di un’obbligazione ordinaria e non del funzionamento interno della compagine.
Il regime speciale, oggi negli artt. 838-bis e 838-ter c.p.c., non è dunque estensibile in via analogica ai consorzi, nei quali la clausola conserva natura contrattuale. La Corte formula il principio di diritto richiamato in massima e rigetta il primo motivo.
Il secondo motivo è infondato. La Corte d’Appello ha deciso la causa nel merito come impone l’art. 830, comma 2, c.p.c., ma nei limiti del materiale ritualmente disponibile nel giudizio di impugnazione. Il giudizio rescissorio non è un nuovo giudizio di primo grado con poteri acquisitivi officiosi; il principio di disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c. impedisce di fondare la decisione su documenti non versati in atti, senza che l’art. 2697 c.c. sia violato. Il terzo motivo è inammissibile, poiché non individua un fatto storico decisivo ma sollecita una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.