Motivazione apparente sul danno da ridotta fruibilità dell’immobile locato (Cass. civ. Sez. III n. 10814 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità per motivazione meramente apparente, ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza d’appello che liquidi in via equitativa il danno da ridotta fruibilità dell’immobile locato senza esplicitare il percorso logico-argomentativo seguito e senza chiarire se l’importo riconosciuto sia da intendere una tantum oppure con riferimento a ciascuna mensilità del rapporto. La totale carenza di elementi idonei a far comprendere la ratio decidendi impedisce una ragionevole interpretazione della pronuncia e non consente di scindere la censura sulla quantificazione da quella sull’estensione temporale del pregiudizio. L’ordinanza di rigetto dell’istanza di correzione di errore materiale non è utilizzabile ai fini dell’integrazione o dell’interpretazione del provvedimento, poiché solo l’ordinanza di accoglimento ne diviene parte integrante. La cassazione con rinvio incide anche sull’importo liquidato, imponendo al giudice di rinvio un integrale nuovo esercizio del potere di liquidazione del pregiudizio.

Il Fatto

La conduttrice di un immobile adibito a punto vendita e assistenza di motoveicoli convenne in giudizio la locatrice davanti al Tribunale di Roma, deducendo vizi e difformità dell’immobile, la mancata esecuzione degli interventi di adeguamento pattuiti e la carenza della documentazione necessaria alle autorizzazioni amministrative. Domandava il risarcimento dei danni, la riduzione del canone e la condanna della locatrice all’esecuzione delle opere. La locatrice resisteva e propose domanda riconvenzionale per l’occupazione di aree non ricomprese nel contratto.

Nelle more del processo la conduttrice comunicò il recesso anticipato e il rilascio dell’immobile. Il Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere sulle domande di riduzione del canone e di esecuzione dei lavori, rigettò le domande risarcitorie della conduttrice e accolse la riconvenzionale. La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma, condannò la locatrice al risarcimento per il diminuito utilizzo dell’immobile, liquidato in via equitativa in Euro 1.800,00. La conduttrice propose istanza di correzione di errore materiale, sostenendo l’omessa moltiplicazione dell’importo per le 53 mensilità del rapporto; l’istanza fu respinta. Propose allora ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione omessa o meramente apparente, per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., ravvisando un contrasto irriducibile tra la determinazione del danno in Euro 1.800,00 mensili e l’omessa liquidazione del complessivo ammontare rapportato all’intera durata del rapporto.

La Corte ha preliminarmente escluso ogni rilievo del contenuto dell’ordinanza con cui la Corte d’appello aveva respinto l’istanza di correzione, richiamando il principio per cui tale provvedimento «è inutilizzabile ai fini dell’integrazione o dell’interpretazione del provvedimento che ne è oggetto, posto che è solo l’ordinanza di accoglimento a divenire parte integrante del provvedimento corretto» (Cass. Sez. 6-3, 17/11/2020, n. 26047).

Nel merito la censura è stata giudicata fondata. Il giudice d’appello, accogliendo parzialmente la domanda risarcitoria e liquidando equitativamente l’importo di Euro 1.800,00, non ha illustrato il percorso logico-argomentativo che ha condotto a quella determinazione e non ha spiegato se la somma fosse da considerare una tantum oppure riferita a ciascuna mensilità di canone. È proprio su questo punto che le parti dibattono.

La Corte ha ritenuto che la totale carenza di elementi atti a far comprendere la ratio decidendi impedisca di fornire una ragionevole interpretazione della sentenza, affetta da illogicità e, sul punto controverso, da motivazione meramente apparente.

Accolto il primo motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perché dia congrua motivazione sull’ammontare del danno, sulla sua origine e sulla sua riferibilità al canone mensile o a una somma onnicomprensiva. La Corte ha precisato che l’accoglimento della denuncia di nullità non consente di mantenere inalterato l’importo di Euro 1.800,00 e incide anche su di esso: il giudice di rinvio dovrà procedere a un integrale nuovo esercizio del potere di liquidazione. Restano assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale, con rimessione al giudice del rinvio della regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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