Difetto di procura alle liti e condanna alle spese del contumace (Cass. civ. Sez. 2 n. 10946 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il difetto di procura alle liti del convenuto costituitosi non incide sulla regolarità del contraddittorio, ma rileva ai fini della condanna alle spese: la condanna alle spese in favore del convenuto non ritualmente costituito è illegittima quando la sua presenza nel processo abbia recato pregiudizio all’attore, il quale non avrebbe subito la condanna se il convenuto fosse rimasto contumace. Il giudice del rinvio deve verificare la validità della costituzione, accertando l’esistenza del mandato alle liti, prima di disporre la refusione delle spese del grado.

Il Fatto

Un ex amministratore di condominio, soccombente in primo grado e in appello, aveva impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli che, respingendo i suoi gravami, lo aveva condannato al pagamento delle spese del grado di giudizio, con distrazione a favore del difensore del condominio appellato.

In particolare, il ricorrente lamentava che la Corte territoriale non avesse dichiarato l’inammissibilità della costituzione del condominio, il quale, pur avendo ottenuto un termine perentorio per produrre la procura alle liti, non vi aveva mai provveduto. Da tale mancata produzione il ricorrente faceva discendere l’illegittimità della propria condanna alle spese processuali.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, censurando la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 91, 153, 171, 182 e 291 c.p.c. Il giudice di merito aveva disposto la condanna alle spese in favore del condominio senza accertare che la sua costituzione fosse corredata della procura alle liti, nonostante l’ordinanza del 18 febbraio 2020 che aveva rimesso la causa sul ruolo per consentire proprio la verifica della regolare costituzione.

Dalla motivazione della sentenza impugnata non risultava che l’appellato avesse ottemperato all’invito, come corroborato dalla certificazione della cancelleria del 6 luglio 2022 che attestava l’assenza di depositi nel periodo tra il 18 febbraio e il 30 giugno 2020. La Corte ha quindi rilevato che la verifica della regolarità del conferimento dello ius postulandi al difensore non era mai stata effettuata.

Nel precisare il principio applicabile, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui il difetto di procura del convenuto non incide sulla regolarità del contraddittorio, ma rileva allorché la non rituale presenza del convenuto abbia recato pregiudizio all’attore, che non avrebbe subito la condanna alle spese se il convenuto fosse rimasto contumace.

La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, affinché il giudice del rinvio valuti la valida costituzione del condominio, accertando l’esistenza del mandato alle liti, ai fini della condanna dell’appellante alla refusione delle spese del grado, anche per quanto concerne il giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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