Inammissibile il ricorso privo dell’esposizione sommaria dei fatti (Cass. civ. Sez. II n. 33805 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di requisiti di forma-contenuto del ricorso per cassazione, secondo il modello legale apprestato dall’art. 366 c.p.c., sussiste un rapporto di complementarità tra il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, di cui al n. 3, e quello dell’esposizione dei motivi, di cui al n. 4. L’esposizione sommaria della vicenda sostanziale e processuale, mediante sintesi fondata sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili, è funzionale a rendere intellegibili i motivi di ricorso e a consentire alla Corte di procedere al loro scrutinio con le conoscenze necessarie per valutarne deducibilità e pertinenza. La carenza di tale requisito è sanzionata con l’inammissibilità del ricorso e non è colmabile mediante il rinvio al contenuto del provvedimento impugnato, in ragione del principio di autonomia del ricorso per cassazione.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato, aveva chiesto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la liquidazione dei compensi per l’attività difensiva svolta in favore di un ente pubblico nel procedimento civile d’appello. L’ente si era costituito contestando le pretese.
La Corte d’Appello aveva respinto il ricorso e condannato il professionista alle spese. Avverso tale pronuncia il soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto censure, mentre l’ente è rimasto intimato. Nell’imminenza dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per la carenza dell’esposizione sommaria dei fatti di cui all’art. 366 n. 3) c.p.c. Il vizio riguarda la posizione processuale assunta dall’ente e le eccezioni e difese fatte valere per contrastare la richiesta di compenso, totalmente omesse nel ricorso.
Il ricorrente si è limitato a indicare che l’ente si era costituito contestando ogni deduzione avversaria, senza riportare le argomentazioni difensive. Analogamente, dell’ordinanza impugnata è stato trascritto solo il dispositivo e uno stralcio di poche righe della motivazione.
La Corte esclude che il vizio possa essere colmato facendo riferimento al contenuto dell’ordinanza impugnata, richiamando il principio di autonomia del ricorso per cassazione, secondo cui non è possibile supplire alla accertata carenza mediante l’esame di altri atti processuali (Cass. sez. un. n. 11308 del 2014).
Neppure l’esame dei motivi consente di supplire alle carenze, perché la Corte non è in grado di comprendere se l’ente abbia invocato l’avvenuto pagamento e fornito prova dell’imputazione, il contenuto e la sottoscrizione dei documenti prodotti, il momento della loro produzione e la contestazione del professionista rispetto alle udienze e ai termini. Resta così preclusa la valutazione di fondatezza dei motivi relativi all’onere probatorio dei pagamenti e all’applicazione delle norme sull’imputazione.
La Corte richiama quindi il consolidato orientamento secondo cui la mancata osservanza del modello legale dell’art. 366 c.p.c. è sanzionata con l’inammissibilità (Cass. ord. n. 16618 del 2025; Cass. sez. un. n. 37552 del 2021; Cass. sez. un. n. 13863 del 2015). Nulla è disposto sulle spese, essendo l’ente rimasto intimato. Sussistono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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