Minaccia grave e ricorso per cassazione: inammissibilità per motivi reiterativi (Cass. pen. Sez. 7 n. 19772 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella mera reiterazione di censure già prospettate in appello e puntualmente disattese dal giudice di secondo grado, senza sviluppare una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Tale principio si applica anche ai motivi che deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, alla qualificazione giuridica del fatto, alle statuizioni civili, alla particolare tenuità e alla sospensione condizionale della pena, quando risultino meramente apparenti e privi di un’effettiva disamina delle argomentazioni della pronuncia gravata.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di minaccia grave. Avverso tale pronuncia, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando sei diversi motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, in sede di scrutinio preliminare, ha rilevato l’inammissibilità del ricorso, esaminando separatamente i motivi proposti. Con riferimento al primo e al secondo motivo, concernenti la valutazione delle deposizioni della madre della persona offesa e della stessa persona offesa, i giudici hanno osservato che le censure si presentavano come una pedissequa ripetizione di quelle già dedotte in appello e puntualmente respinte dalla Corte territoriale.
Tali doglianze, pertanto, non possedevano il requisito di specificità richiesto per il ricorso in cassazione, configurandosi come meramente apparenti, in quanto non sviluppavano un’effettiva critica argomentata alle ragioni della sentenza impugnata, in linea con i precedenti giurisprudenziali citati (Sez. 2, n. 42046 del 2019; Sez. 3, n. 44882 del 2014; Sez. 6, n. 20377 del 2009).
Il terzo motivo, relativo alla qualificazione giuridica del reato come minaccia grave, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte, considerato il tenore della frase minacciosa che faceva riferimento a gravi conseguenze fisiche per il minacciato, ha ritenuto la motivazione della Corte di appello sufficiente a sostenere il riconoscimento dell’aggravante, non avendo il ricorrente chiarito perché, alla luce del contenuto riferito, la minaccia non sarebbe contrassegnata dal requisito di gravità.
Anche il quarto motivo, riguardante le statuizioni civili, è stato dichiarato inammissibile, in quanto reiterativo di censure già formulate in appello e sulle quali la Corte territoriale si era già pronunciata negativamente. Il ricorrente, inoltre, non aveva chiarito i limiti della decisione circa la sussistenza del danno, unica questione oggetto della sentenza impugnata, essendo la quantificazione rimessa al giudice civile. Il quinto e il sesto motivo, concernenti rispettivamente la particolare tenuità del fatto e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, sono stati infine dichiarati inammissibili in quanto reiterativi di motivi già disattesi in appello; in particolare, per la sospensione condizionale, la Corte distrettuale aveva legittimamente ancorato la decisione al vaglio del rischio di recidiva, valutato alla luce dei precedenti penali dell’imputato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.