Bancarotta: insindacabilità dell’accertamento dello stato di insolvenza (Cass. pen. Sez. VII n. 3683 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice penale investito del giudizio per reati di bancarotta non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell’impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell’imprenditore. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso preclude la rilevabilità della prescrizione maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. La motivazione sulla determinazione della pena in misura superiore ai minimi edittali è adeguata quando si fonda sui precedenti specifici dell’imputato.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Bologna, per il reato di bancarotta semplice documentale, qualificazione data in appello al fatto originariamente contestato come bancarotta fraudolenta documentale. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la contestazione della valutazione operata in sede di merito e con il secondo la determinazione della pena.

La questione centrale riguarda i limiti del sindacato del giudice penale sulla sentenza dichiarativa di fallimento e la deducibilità della prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama il consolidato principio di legittimità secondo cui il giudice penale non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza e ai presupposti soggettivi della fallibilità dell’imprenditore. La Corte territoriale ha fatto buon governo di tale regola: il primo motivo, reiterativo di quello già proposto in appello, è manifestamente infondato.

Sul secondo motivo, la Corte rileva la genericità della doglianza. I giudici di merito hanno giustificato lo scostamento della pena dai minimi edittali con riferimento ai precedenti specifici dell’imputato, con motivazione adeguata che il ricorso non affronta.

Quanto alla documentazione contabile, la Corte osserva che la consegna al curatore del libro dei beni ammortizzabili e di altre scritture non è decisiva. Dalla sentenza impugnata risulta che non sono pervenuti all’organo fallimentare i principali libri obbligatori, necessari per l’effettiva e utile azione degli organi medesimi.

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso assorbe ogni ulteriore rilievo. Non è rilevabile la prescrizione maturata in data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché l’inammissibilità preclude il rilievo della causa estintiva. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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