Revocazione della sentenza d’appello e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 11836 del 06.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso tra giudizio di cassazione e giudizio di revocazione avverso la medesima sentenza, la revocazione è pregiudiziale al giudizio di legittimità, perché i vizi deducibili con la revocazione si collocano in un momento anteriore rispetto a quelli denunciabili ex art. 360 cod. proc. civ. Se il giudice d’appello revoca la propria decisione, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo cessata la materia del contendere. È irrilevante che la sentenza di revocazione sia a sua volta impugnabile, trattandosi di mera eventualità, mentre la carenza di interesse è attuale. La compensazione delle spese è giustificata dall’interferenza con il giudizio di revocazione e dall’evoluzione giurisprudenziale sopravvenuta, che escludono una soccombenza virtuale. Non sussistono i presupposti per il doppio contributo unificato quando l’inammissibilità sopravvenga alla proposizione del ricorso.

Il Fatto

Una società contribuente possiede terreni edificabili destinati a parcheggio, oggetto di una convenzione urbanistica con cessione gratuita dell’area al Comune. L’ente impositore ha notificato avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e versamenti IMU/ICI ridotti per le annualità dal 2012 al 2015, contestando il valore attribuito all’area.

La società ha impugnato gli avvisi. I giudici di primo grado hanno accolto parzialmente il ricorso, limitatamente alle sanzioni, rideterminate ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 472/1992, rigettando il resto e compensando le spese. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha poi accolto l’appello della contribuente, ritenendo il terreno privo di valore venale edificabile nella fase di “volo” dell’edilizia convenzionata, e ha compensato le spese. La società di riscossione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte non esamina nel merito i quattro motivi. Rileva infatti che è sopravvenuto un fatto decisivo: con nota depositata in giudizio, la ricorrente ha prodotto copia della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana n. 1647 del 27 dicembre 2022, munita di attestazione di passaggio in giudicato al 24 ottobre 2023, con la quale il giudice d’appello ha accolto il ricorso per revocazione proposto dalla contribuente, revocando la sentenza n. 1469 del 7 dicembre 2021 impugnata in cassazione.

Il quadro processuale è disciplinato dall’art. 398 cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 353/1990, che consente la contemporanea pendenza del giudizio di cassazione e di quello per revocazione avverso la medesima sentenza. La norma nasce per impedire manovre dilatorie, ma il giudizio di revocazione è pregiudiziale a quello di legittimità: i vizi deducibili con la revocazione, mezzo a critica vincolata ex art. 395 cod. proc. civ., si collocano in un momento anteriore rispetto a quelli denunciabili ex art. 360 cod. proc. civ.

La Corte distingue due ipotesi. Se la sentenza sulla revocazione è anteriore all’esito del giudizio di cassazione, e il giudice d’appello revoca la propria decisione, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, perché è cessata la materia del contendere. Irrilevante è la circostanza che la sentenza di revocazione sia a sua volta impugnabile: quella è una mera possibilità, mentre la carenza di interesse del ricorrente è attuale, essendo venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto.

La Corte richiama il principio secondo cui l’interesse ad agire, e quindi ad impugnare, deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’azione, ma anche al momento della decisione, in relazione alla domanda originariamente formulata (Sezioni Unite n. 10553 del 2017, Sezioni Unite n. 25278 del 2006, Sez. III n. 9201 del 2021). Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese sono compensate, in ragione dell’interferenza con il giudizio di revocazione e dell’evoluzione giurisprudenziale sopravvenuta in materia urbanistica, che escludono una soccombenza virtuale. La Corte esclude infine i presupposti per il doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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