Motivazione apparente sul criterio di imputazione dei costi: cassa con rinvio (Cass. civ. Sez. V n. 14931 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza d’appello che, su una specifica questione controversa, aderisca in modo immotivato alla posizione dell’Ufficio, limitandosi ad affermazioni assertive e omettendo il confronto critico con le doglianze della contribuente, è affetta da motivazione meramente apparente ed è nulla ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992. Il vizio ricorre quando la motivazione non rende conto delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, così impedendo di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice. La cassazione con rinvio comporta che il giudice del merito rivaluti anche l’eventuale applicabilità delle sanzioni alla luce dello ius superveniens.
Il Fatto
Una società operante nel settore degli articoli per il campeggio, il giardino e la casa subiva una verifica fiscale per i periodi d’imposta compresi tra il 2008 e il 2011. L’Ufficio contestava il difetto di inerenza e di documentazione di alcuni costi, tra cui il compenso per l’utilizzo di un marchio da terzi, una fattura di sponsorizzazione e costi imputati a un esercizio successivo. Seguivano diversi avvisi di accertamento in materia di IRES, IRAP e IVA.
La CTP di Padova respingeva i ricorsi riuniti e la CTR del Veneto confermava la decisione. La contribuente ricorreva per cassazione con sei motivi, chiedendo anche l’applicazione delle nuove misure sanzionatorie introdotte dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 quale disciplina più favorevole.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina anzitutto i primi motivi, tutti rigettati. Quanto al primo e al secondo, la Corte rileva che la sentenza impugnata presenta una motivazione effettiva, superando il minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, e che la doglianza sull’inerenza è stata esplicitamente disattesa dalla CTR.
Il terzo e il quarto motivo sono dichiarati inammissibili: il ricorso non riproduce integralmente gli atti del procedimento amministrativo, non ne localizza la sede nei fascicoli e non ne dimostra la decisività ai fini del sovvertimento delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito. Sul quarto motivo la Corte richiama il principio secondo cui, in tema di spese di sponsorizzazione ex art. 90, comma 8, legge n. 289/2002, opera una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria, ma solo al ricorrere delle condizioni indicate da Cass. n. 14232 del 2017, il cui onere probatorio la CTR ha ritenuto inadempiuto.
Il quinto motivo è accolto. In relazione alla questione del recupero di euro 13.302,74 per l’imputazione delle fatture all’esercizio successivo, la motivazione della sentenza d’appello è meramente assertiva: aderisce immotivatamente alla posizione dell’Ufficio senza spiegare, in confronto critico con le doglianze della contribuente, le ragioni per cui il criterio imputativo sarebbe corretto. Il sesto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 109, commi 1 e 2, del Tuir, resta assorbito.
La sentenza è pertanto cassata in parte qua, con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese. Al giudice del rinvio spetta anche valutare l’eventuale applicabilità delle sanzioni secondo i principi dello ius superveniens.
Nota della Redazione
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