Piattaforme oltre le 12 miglia: nessuna IMU sulla piattaforma continentale (Cass. civ. Sez. V n. 14550 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli impianti fissi o galleggianti situati sulla piattaforma continentale, come definita dall’art. 76 della Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con legge n. 689 del 1994, non sono assoggettabili all’imposta comunale sugli immobili. La piattaforma continentale, al pari della zona economica esclusiva di cui all’art. 55 della medesima Convenzione, non è territorio dello Stato. I diritti sovrani e la giurisdizione esclusiva riconosciuti allo Stato costiero dagli artt. 77 e 60, comma 2 della Convenzione sono esercitabili solo funzionalmente allo scopo di esplorare e sfruttare le risorse. Difetta, pertanto, il presupposto impositivo dell’ubicazione del bene nel territorio dello Stato.
Il Fatto
Una società concessionaria di un servizio di riscossione impugna la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche che, confermando la decisione di primo grado, aveva accolto il ricorso di una compagnia petrolifera avverso un avviso di accertamento per omessa denuncia e omesso versamento dell’IMU relativa all’anno 2017.
Il tributo era stato preteso in relazione a piattaforme collocate oltre le 12 miglia marine. La questione centrale concerne la riconducibilità di tali strutture al concetto di territorio dello Stato e, dunque, la sussistenza del presupposto applicativo dell’imposta comunale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di sovranità territoriale, che non trova definizione espressa ma discende dalle norme consuetudinarie del diritto internazionale. Ripercorre poi la disciplina degli spazi marini: mare territoriale, zona contigua, zona economica esclusiva e piattaforma continentale, così come delineati dalla Convenzione di Montego Bay.
Il passaggio decisivo è la lettura dell’art. 77 della Convenzione, che riconosce allo Stato costiero diritti sovrani allo scopo di esplorare e sfruttare le risorse. Si tratta di un potere pieno ma funzionalmente limitato: non un diritto illimitato, come quello esercitabile nel mare territoriale, bensì un diritto circoscritto all’indisturbato godimento delle risorse. La territorializzazione degli spazi marittimi è quindi solo funzionale.
La Corte confuta la tesi secondo cui la giurisdizione esclusiva attribuita dall’art. 60, comma 2 — richiamato per la piattaforma continentale dall’art. 80 — in materia doganale, fiscale, sanitaria e di immigrazione implicherebbe la territorialità dello spazio. Se il potere sovrano è funzionale allo sfruttamento, anche la giurisdizione ne condivide i limiti. Altrimenti la giurisdizione si estenderebbe oltre il potere che la giustifica, entrando in conflitto con i diritti concorrenti degli altri Stati.
Confermano questa lettura la sentenza CGUE Aktiebolaget NN, C-111/05, sulla non assoggettabilità ad IVA della posa di cavi sottomarini, e CGUE Salemink, C-347/2010, che ha qualificato come funzionale e limitata la sovranità sulla piattaforma. Nel solco si colloca Cass. Sez. V n. 16221 del 2014. Il riferimento è poi alla sentenza Cass. Sez. V n. 3618 del 2016, che aveva riconosciuto la potestà impositiva dei Comuni per le piattaforme entro le 12 miglia.
Quanto all’art. 107 TFUE, la Corte esclude la configurabilità di un aiuto di Stato: mancando il potere impositivo sul bene, la non assoggettabilità non può integrare una esenzione selettiva. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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