Notifica inesistente per mancato avviso di ricevimento e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. 5 n. 15763 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica del ricorso per cassazione eseguita tramite il servizio postale si perfeziona solo con la consegna del plico al destinatario. L’avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare l’intervenuta consegna, la data e l’identità della persona cui è stata eseguita. La mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta l’inesistenza della notificazione, della quale non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., e la conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Tale principio opera anche per la notifica eseguita ai sensi della l. 53/1994, quando sia compiuta tramite il servizio postale, alla luce dei richiami alla l. 890/1982 contenuti nell’art. 1 e nell’art. 3, comma 3, della medesima legge.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale un avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA, emesso in quanto i dati dichiarati non risultavano conformi agli studi di settore. La CTP e, successivamente, la CTR dell’Emilia Romagna accoglievano le doglianze della società, ritenendo violato l’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 per la mancata emissione del processo verbale di chiusura delle operazioni. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza d’appello pubblicata il 15 gennaio 2019.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato preliminarmente la questione dell’ammissibilità del ricorso, rilevando che il primo tentativo di notifica, eseguito presso la sede della società il 27 aprile 2020, non aveva avuto esito per irreperibilità della destinataria. La ricorrente avrebbe dovuto riattivare il procedimento notificatorio entro la metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c., ma il successivo tentativo, presso il domicilio del legale rappresentante, era stato compiuto solo il 1° giugno 2020, dopo la scadenza di tale termine.
Pur superando tale profilo, in considerazione della sospensione emergenziale dei termini processuali per la pandemia di Covid 19, la Corte ha ritenuto dirimente la mancata produzione dell’avviso di ricevimento relativo a quest’ultima notifica. Ha richiamato il principio, già affermato in precedenti pronunce, secondo cui la notifica a mezzo posta non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento è l’unico documento in grado di provare sia la consegna sia la sua data sia l’identità del consegnatario.
La mancanza di tale documento determina l’inesistenza, non la mera nullità, della notificazione, con la conseguenza che non può disporsene la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. La Corte ha precisato che tali principi operano anche con riguardo alla notifica eseguita ai sensi della l. n. 53/1994 tramite il servizio postale, atteso il richiamo alla disciplina della l. n. 890/1982. Nel caso di specie, tale mancanza assumeva rilievo ancor più decisivo, poiché la notifica andata a vuoto costituiva la riattivazione di un procedimento notificatorio già non perfezionatosi. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con il difensore erariale che ha visto confermata l’impossibilità di sanare il vizio.
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Nota della Redazione
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