Motivazione per relationem e omessa pronuncia in tema di accertamento tributario (Cass. civ. Sez. V n. 17782 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non ricorre il vizio di omessa pronuncia su un’eccezione di merito sollevata in appello quando il rigetto della stessa sia implicito nella costruzione logico-giuridica della sentenza, risultando incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa della controparte; il relativo mancato esame può farsi valere non come violazione dell’art. 112 c.p.c., bensì come violazione di legge o difetto di motivazione. In tema di accertamento tributario, la motivazione per relationem dell’avviso di rettifica, con rinvio alle conclusioni del processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione dell’Ufficio, ove gli elementi siano già noti al contribuente. All’Amministrazione che si difenda in proprio, tramite propri funzionari autorizzati dalla legge, spettano i compensi tabellari ridotti del 20%.

Il Fatto

Una società cooperativa in liquidazione era destinataria di un avviso di accertamento con sistema analitico-induttivo per l’anno di imposta 2015, preceduto da invito a comparire per chiarimenti e produzione documentale. La documentazione veniva fornita, ma l’incontro, dapprima differito, non si teneva per l’emergenza sanitaria.

I gradi di merito erano sfavorevoli alla contribuente, che proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replicava l’Agenzia delle entrate con controricorso. La questione centrale investe l’omessa pronuncia su eccezioni di appello e la validità della motivazione dell’atto impositivo.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la sentenza impugnata, pur ritenendo applicabile il primo comma, avesse in realtà riconosciuto l’uso del metodo induttivo di cui al comma secondo. La Corte lo dichiara infondato: le doglianze sulla mancata pronuncia non riportano i passi processuali idonei a dimostrare la deduzione e l’omissione.

La Corte richiama il principio secondo cui non vi è omessa pronuncia su punto decisivo quando la soluzione negativa di una richiesta è implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la domanda. Il giudice di merito non deve confutare analiticamente ogni tesi non accolta, né esaminare tutte le prove, essendo sufficiente una motivazione logica e adeguata (cfr. Cass. V n. 5583/2011).

Il secondo motivo, per violazione dell’art. 112 c.p.c., è parimenti respinto: la doglianza può essere fatta valere non come vizio di attività, ma come violazione di legge o difetto di motivazione, dovendosi ritenere implicito il rigetto (cfr. Cass. III n. 24953/2020). Quanto alle spese, correttamente sono state liquidate in favore dell’Amministrazione vittoriosa assistita da propri funzionari, con compensi ridotti del 20% (cfr. Cass. V n. 27634/2021).

Il terzo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 7 legge n. 212/2000 e sulla nullità dell’avviso, è rigettato. La sentenza di merito evidenzia la motivazione per relationem al processo verbale, noto alla contribuente perché formato in contraddittorio e rilasciato in sede di chiusura dell’attività ispettiva. La Corte ribadisce che tale modalità non arreca pregiudizio al contraddittorio (cfr. Sez. V n. 30560 del 2017).

Il ricorso è quindi dichiarato infondato; le spese seguono la soccombenza e la Corte dà atto dei presupposti per il contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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