Onere della prova del credito IVA solo in caso di contestazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 20437 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, l’onere di provare gli elementi costitutivi del credito chiesto a rimborso grava sul contribuente solo in caso di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, restando la parte esonerata secondo le regole generali desumibili dall’art. 115, comma 1, c.p.c. È, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione con cui l’Ufficio introduce un profilo di novità, non avendo mai specificamente contestato nei giudizi di merito la sussistenza degli elementi costitutivi del credito, la cui questione deve ritenersi definitivamente consolidata.
Il Fatto
La curatela del fallimento di una società impugnava una cartella di pagamento emessa per omesso versamento IVA relativo all’anno 2002, deducendo l’insussistenza del debito per l’esistenza di un credito maturato negli anni precedenti e richiesto a rimborso nel 2004, istanza rigettata dall’Ufficio. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo non ostativa al riconoscimento del diritto al rimborso la mancata presentazione della dichiarazione annuale IVA.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia confermava la decisione, pur condividendo il principio di contiguità temporale dei periodi d’imposta, ritenendo illegittima l’intimazione di pagamento per un credito meramente ripreso ed esposto in dichiarazione, ma comunque fermo il diritto al rimborso. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, rimanendo la curatela intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso con cui l’Ufficio lamentava, ex art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, commi 2 e 4, d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto spettante il diritto al rimborso nonostante la mancata prova dell’effettiva spettanza del credito.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto introduce un profilo di novità.
La Corte ha preliminarmente premesso che il diritto al rimborso dell’eccedenza versata a titolo di IVA risultava definitivamente acclarato, avendo la stessa Corte, con ordinanza n. 32585/2022, dichiarato inammissibile il ricorso erariale avverso la sentenza che aveva riconosciuto il diritto della curatela al rimborso. Il diniego di rimborso era stato espresso dall’Ufficio sul mero rilievo della mancata presentazione delle dichiarazioni per gli anni 2000 e 2001, emergendo tale circostanza dall’esposizione del ricorso e dalla citata ordinanza.
La Corte ha quindi richiamato il principio per cui l’onere della prova degli elementi costitutivi del credito chiesto a rimborso grava sul contribuente, ma solo in caso di contestazione dell’Amministrazione, la quale, invece, neppure in primo grado aveva proceduto ad una simile contestazione, non essendo stata in grado di indicare nel ricorso per cassazione, con la necessaria precisione, quando e dove ciò fosse avvenuto. Ne consegue che la questione della sussistenza degli elementi costitutivi del credito si è definitivamente consolidata, rendendo il ricorso inammissibile.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.