Omessa distrazione delle spese: correzione con gli artt. 287 e 288 cod. (Cass. civ. Sez. II n. 2034 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore che si sia dichiarato antistatario, il rimedio esperibile non è costituito dai mezzi di impugnazione, ma dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. La richiesta di distrazione non integra infatti una domanda autonoma, ma un’istanza accessoria rispetto alla statuizione sulle spese, sicché la sua omissione rende il provvedimento suscettibile di correzione. Il procedimento di correzione si instaura d’ufficio, anche quando attivato dalla sollecitazione degli interessati, con conseguente regolare instaurazione del contraddittorio mediante comunicazione della data dell’adunanza camerale.

Il Fatto

Il difensore di uno dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario, ha sollecitato congiuntamente al proprio assistito la correzione d’ufficio dell’ordinanza n. 4760/2022 di questa Corte. Il provvedimento, nel respingere il ricorso, aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore, nonostante l’istanza fosse contenuta nell’atto introduttivo.

I resistenti hanno depositato memoria, eccependo il difetto di legittimazione del difensore a richiedere la correzione e la mancata notificazione dell’istanza alle parti. Hanno sostenuto che il procedimento non potesse considerarsi instaurato d’ufficio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione processuale relativa al contraddittorio. Il rilievo dei resistenti è respinto: la comunicazione della data dell’adunanza camerale è pervenuta ai ricorrenti, che hanno depositato memoria. Il procedimento è dunque regolarmente instaurato, trattandosi di correzione indiscutibilmente attivata d’ufficio, sebbene su sollecitazione degli interessati.

Nel merito, la Corte individua il rimedio esperibile avverso l’omissione di pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese. In assenza di un’espressa indicazione legislativa, si applica il procedimento di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non gli ordinari mezzi di impugnazione.

Il passaggio decisivo riguarda la qualificazione della richiesta di distrazione: essa non può essere considerata una domanda autonoma. Tale natura accessoria giustifica il ricorso alla correzione, consentendo di emendare il provvedimento nella parte in cui ha trascurato l’istanza del difensore.

A sostegno di questa conclusione il Collegio richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 16037 del 2010, che aveva già affermato la percorribilità del rimedio della correzione in ipotesi analoghe. L’ordinanza è pertanto ritenuta suscettibile di correzione.

La Corte accoglie quindi la sollecitazione e dispone la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 4760/2022, mediante l’aggiunta, dopo la statuizione di condanna alle spese, della formula di distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Manda alla Cancelleria per la relativa annotazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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