Decorrenza della pensione di vecchiaia dalla domanda di computo dei contributi AGO nella Gestione separata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6009 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata, qualora l’assicurato si avvalga della facoltà di computo dei contributi versati nell’AGO ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 282/1996, la decorrenza del trattamento pensionistico coincide con la data della domanda amministrativa volta a richiedere il computo e la liquidazione della pensione unica, e non con il primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti di cui all’art. 6 della legge n. 155/1981. Il montante contributivo, risultante dall’unificazione dei contributi delle diverse gestioni, si forma solo all’esito dell’esercizio di tale facoltà, sicché la pensione non può decorrere anteriormente alla relativa istanza.
Il Fatto
La controversia traeva origine dalla domanda proposta da un assicurato volta all’accertamento del diritto al ricalcolo della pensione di vecchiaia ai sensi dell’art. 1, commi da 3 a 5, della legge n. 243/2004 e alla liquidazione del supplemento di pensione ex art. 7 della legge n. 155/1981. Il Tribunale di Milano accoglieva le domande, riconoscendo il diritto al ricalcolo con decorrenza dal 01/11/2007, data di maturazione dei requisiti, e alla liquidazione del supplemento per i contributi versati dal 01/11/2012.
La Corte d’appello di Milano confermava integralmente la sentenza di primo grado, disattendendo l’eccezione dell’INPS. Avverso tale pronuncia l’istituto previdenziale proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, 3 del D.M. n. 282/1996 e 6 della legge n. 155/1981.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato la questione della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia nel caso in cui l’assicurato, iscritto alla Gestione separata, eserciti la facoltà prevista dall’art. 3 del D.M. n. 282/1996 di ottenere una pensione unica mediante il cumulo dei contributi versati presso l’AGO. Il ricorrente lamentava che la corte territoriale avesse fissato la decorrenza dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, anziché dalla data della domanda amministrativa.
Il Collegio, richiamando un orientamento giurisprudenziale costante e sovrapponibile (tra le altre, Cass. nn. 21361 del 2021, 30256 e 30257 del 2022, 36199, 36030, 30689, 29250 e 29234 del 2023, 15322, 24887 e 30650 del 2024, nonché Cass. nn. 6797/2025 e 11580/2025), ha chiarito che la domanda di pensione a carico della Gestione separata, convogliando i contributi di altre gestioni, segna il momento in cui inizia a decorrere la pensione commisurata al coacervo dei contributi. Il montante contributivo, composto dai contributi originariamente versati nella Gestione separata e da quelli versati nell’AGO poi computati, può formarsi solo all’esito della richiesta dell’assicurato di avvalersi della facoltà di cui al D.M. n. 282/1996.
La Corte ha pertanto ribadito che l’esercizio della facoltà di computo dei contributi maturati nell’AGO non è neutro rispetto alla decorrenza del trattamento, ma ne determina il momento iniziale. La pensione richiesta per la prima volta a carico della Gestione separata non può che decorrere dalla data in cui l’assicurato ha esercitato la facoltà, poiché solo da quel momento si realizza la condizione per la liquidazione del trattamento unificato.
In applicazione di tali principi, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, affinché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità, enunciando il principio di diritto sopra riportato.
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Nota della Redazione
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