Motivazione apparente e nullità della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 18649 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione del provvedimento giurisdizionale che si limiti a enunciare gli elementi documentali già oggetto di contestazione, senza svolgere alcuna argomentazione né tracciare il percorso logico seguito, è motivazione apparente. Essa non soddisfa il minimo costituzionale richiesto, perché non rende percepibile il ragionamento che sostiene la decisione. La pronuncia così motivata è affetta da nullità per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e ricade nell’ipotesi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. Il vizio va distinto dall’errore di giudizio: non attiene al merito della valutazione probatoria, ma alla stessa esistenza della motivazione come atto di argomentazione.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificava alla società contribuente, per l’anno d’imposta 2004, un avviso di accertamento emesso nell’ambito di una verifica relativa agli anni 2000-2007. Venivano ripresi a tassazione gli oneri asseritamente sostenuti per consulenze infragruppo, ritenuti non adeguatamente dettagliati e privi, nelle fatture, di parametri di valorizzazione. La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi e la Commissione tributaria regionale, con la sentenza impugnata, confermava la decisione di primo grado.
L’Amministrazione proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi, denunciando in particolare la nullità della sentenza per motivazione del tutto apodittica. La contribuente restava intimata.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso censura la sentenza d’appello per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., deducendo che la motivazione fosse puramente apodittica. L’Amministrazione aveva contestato in appello la valutazione oggettiva dell’onere: né l’accordo quadro, né le successive lettere, né le causali delle fatture consentivano di desumere elementi idonei a fondare la deduzione.
La Corte ritiene il motivo fondato. La Commissione tributaria regionale, in ordine alle doglianze che costituivano l’oggetto dell’appello, non dice nulla: si limita a elencare gli stessi elementi documentali che l’Amministrazione qualifica come generici e insufficienti, senza offrire alcuna argomentazione e senza tracciare un benché minimo percorso logico volto a contrastare la critica mossa alla decisione di primo grado.
La motivazione, dunque, pur graficamente esistente, risulta solo parvente e non soddisfa il minimo costituzionale. Questo la pone in contrasto con l’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., con conseguente nullità della pronuncia.
L’accoglimento del primo motivo determina la cassazione della sentenza impugnata; il secondo motivo resta assorbito. La Corte rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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