Motivazione apparente della sentenza tributaria che richiama il primo grado senza rispondere (Cass. civ. Sez. V n. 34280 del 27.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza tributaria quando il giudice di appello si limiti a richiamare e condividere la decisione di primo grado, senza affrontare i motivi specifici dell’impugnazione. Tale motivazione non consente alcun controllo, nemmeno minimo, sul ragionamento decisorio e non raggiunge il minimo costituzionale richiesto dall’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dall’art. 132 cod. proc. civ. La censura è riconducibile al vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non ravvisandosi alcuna violazione di legge sostanziale.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo alla rendita di un immobile a destinazione multisala, cinematografica e teatrale. La rendita proposta in sede DOCFA dalla contribuente era pari a euro 35.852,00, mentre l’ufficio l’aveva accertata in euro 66.100,00. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente.

La Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate, confermando la decisione di primo grado. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; la contribuente ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ. e del principio di autosufficienza.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare le eccezioni di inammissibilità. Il ricorso non è inammissibile, perché è autosufficiente e contiene l’indicazione dei motivi, degli atti processuali e dei documenti. In particolare, per il secondo motivo l’Agenzia ha indicato la sentenza impugnata e l’appello, con il riassunto del contenuto dei due atti; per il primo motivo ha esposto in modo completo le prospettazioni e i documenti su cui si fonda.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 8950 del 18.03.2022: l’autosufficienza del ricorso, quale corollario della specificità dei motivi, non va interpretata in modo eccessivamente formalistico, alla luce dei principi della sentenza CEDU Succi e altri contro Italia del 28 ottobre 2021 e di CEDU Patricolo contro Italia del 23 maggio 2024. Non sussiste, dunque, alcun onere di integrale trascrizione degli atti, quando il ricorso ne indichi puntualmente il contenuto e ne segnali la presenza negli atti di merito.

Nel merito, il secondo motivo denuncia la motivazione apparente della sentenza impugnata, con riferimento agli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992. La Corte rileva che il motivo è riferito, per mero errore materiale di indicazione del numero, al n. 4 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.

La sentenza impugnata non contiene una motivazione idonea, nemmeno per il minimo costituzionale: si limita a richiamare la decisione di primo grado condividendola, senza affrontare i motivi specifici dell’appello. Tale richiamo non fornisce una risposta logica all’impugnazione e non consente alcun controllo sul ragionamento decisorio. La Corte richiama la giurisprudenza sul punto, tra cui Cass. Sez. 6 n. 9105 del 07.04.2017 e Cass. Sez. 5 n. 871 del 15.01.2009.

Il secondo motivo è pertanto accolto e il primo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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