Motivazione apparente e nullità della sentenza tributaria per error in procedendo (Cass. civ. Sez. V n. 21559 del 27.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza è nulla per error in procedendo quando la motivazione, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione. Non assolve al minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. la motivazione che reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. In tal caso è integrata la fattispecie della motivazione apparente, non essendo consentito all’interprete integrare il percorso argomentativo con congetture. Il vizio è deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. e comporta cassazione con rinvio. Le censure restanti restano assorbite quando l’accoglimento del motivo sulla motivazione travolge la decisione impugnata.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava un avviso di accertamento con cui, per l’anno d’imposta 2014, l’Amministrazione finanziaria aveva contestato l’inesistenza oggettiva delle operazioni sottese a fatture ricevute da una fornitrice. Il ricorso veniva rigettato in primo grado; l’appello proposto dalla contribuente era respinto dalla CTR.

La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La questione centrale, all’esito dell’esame, è divenuta quella della nullità della sentenza d’appello per vizio della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina prioritariamente il primo motivo, con cui si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per assenza assoluta di motivazione. Il motivo è fondato e va accolto, restando assorbite le altre due censure.

La Corte riporta per stralcio la motivazione della CTR, evidenziandone la struttura illogica: dietro la parvenza di una giustificazione della decisione, il testo non consente di comprendere le ragioni e le basi della pronuncia né l’iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato. Manca, dunque, un ragionamento che, partendo da determinate premesse, pervenga con procedimento enunciativo logico e consequenziale a spiegare il risultato sulla res decidendi: richiama sul punto Cass., Sez. Un., n. 22232 del 2016.

Il collegio ribadisce il consolidato principio secondo cui la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice. Non può essere l’interprete a integrarla con le più varie, ipotetiche congetture: richiama ancora Cass., Sez. Un., n. 22232 del 2016 e ulteriori arresti conformi.

Nel caso concreto si configura una tipica fattispecie di motivazione apparente: il testo è materialmente presente ma costruito in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, non attingendo la soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. All’accoglimento del primo motivo conseguono la cassazione della sentenza d’appello e il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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