Accertamento sintetico: la prova contraria del contribuente non richiede il collegamento tra provvista e spesa (Cass. civ. Sez. 5 n. 4123 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 600/1973, il contribuente ha l’onere di provare, mediante idonea documentazione, che il maggior reddito determinato è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, ma è necessaria la prova di circostanze sintomatiche del fatto che l’impiego delle risorse per la spesa contestata sia accaduto o sia potuto accadere. Non è, invece, richiesta la prova che le risorse siano state effettivamente impiegate per l’incremento patrimoniale. La documentazione deve ancorare la disponibilità dei redditi a fatti oggettivi di tipo quantitativo e temporale, con riferimento anche alla complessiva posizione reddituale del nucleo familiare.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento con cui, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e seguenti, d.P.R. 600/1973, determinava sinteticamente un maggior reddito imponibile per l’anno d’imposta 2009, in ragione dell’acquisto di un’imbarcazione per la pesca. Il contribuente, che aveva dichiarato redditi derivanti da partecipazioni e non era obbligato alla tenuta delle scritture contabili, impugnava l’atto, deducendone l’illegittimità per difetto di motivazione e l’infondatezza della ricostruzione. La Commissione provinciale tributaria accoglieva il ricorso, ritenendo dimostrata la provenienza della provvista da un contributo pubblico e dallo svincolo di un investimento assicurativo. La Commissione tributaria regionale, su appello dell’Ufficio, riformava la decisione, affermando che il contribuente non aveva provato documentalmente il collegamento tra la provvista e l’investimento patrimoniale realizzato.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente deduceva l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione da parte del Dirigente. La Corte ritiene il motivo infondato, richiamando il principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata comporti il rigetto della pretesa, dovendosi ravvisare una statuizione implicita di rigetto quando la domanda non esaminata sia incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. Nel caso di specie, la nullità formale dell’atto era stata implicitamente disattesa dal giudice d’appello.
Con il secondo motivo, il ricorrente censurava la sentenza per violazione dell’art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., per avere la Commissione regionale richiesto la prova dell’effettivo impiego delle risorse per l’acquisto dell’imbarcazione. Il motivo è ritenuto fondato.
La Corte ricostruisce il sistema del c.d. redditometro, che introduce una presunzione legale relativa di capacità contributiva derivante dalla disponibilità di determinati beni. Il giudice tributario, accertata l’effettività degli elementi indicatori, non può privarli del valore presuntivo loro connesso, ma deve valutare la prova offerta dal contribuente sulla provenienza non reddituale delle somme. L’onere probatorio del contribuente è soddisfatto dalla dimostrazione, anche tramite estratti di conti correnti bancari, di circostanze sintomatiche del fatto che l’impiego delle risorse sia accaduto o sia potuto accadere, mediante il riferimento a fatti oggettivi di tipo quantitativo e temporale che consentano di affermare la disponibilità di redditi idonei a giustificare la maggiore capacità contributiva.
La Commissione regionale ha, invece, richiesto una prova più rigorosa, non prevista dalla legge, non valutando gli elementi addotti dal contribuente in termini di verosimiglianza. La Corte cassa la sentenza, rinviando alla Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché verifichi l’assolvimento dell’onere probatorio alla luce di tali principi, con particolare riguardo alla documentazione relativa al contributo di euro 250.000,00 ricevuto dal Ministero per il fermo pesca.
Nota della Redazione
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