Classificazione catastale degli impianti idrici: non rientrano nella categoria E ma nel gruppo D (Cass. civ. Sez. 5 n. 17444 del 02.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento catastale, gli impianti destinati alla depurazione e alla potabilizzazione delle acque reflue, ancorché finalizzati alla gestione di un servizio pubblico di interesse collettivo, non sono censibili nella categoria E, propria dei fabbricati sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, ma nel gruppo D e, in particolare, nella categoria D/7. La destinazione a servizio pubblico non è incompatibile con la natura imprenditoriale dell’attività svolta, anche da società a rilevante partecipazione pubblica, poiché l’attività di gestione del servizio idrico integrato ha natura economica ed è esercitata secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, con applicazione di tariffe volte a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio. La legge n. 262/2006, art. 2, comma 40, instaura una vera e propria incompatibilità tra la classificazione nella categoria E e la destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale, allorché le unità immobiliari presentino autonomia funzionale e reddituale.
Il Fatto
La società contribuente, nell’ambito di una procedura DOCFA, aveva proposto la classificazione catastale di un compendio immobiliare destinato alla potabilizzazione e immissione nella rete idrica pubblica delle acque del fiume Po nella categoria E/9 (altri edifici a destinazione particolare). L’Ufficio aveva rettificato la categoria proposta in D/7 (fabbricati atti alle speciali esigenze di un’attività industriale). Il ricorso della contribuente era stato accolto in primo grado e la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva confermato la decisione, ritenendo che il compendio e gli impianti presentassero particolari caratteristiche tipologiche e funzionali e di interesse collettivo che giustificavano l’attribuzione della categoria E.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sul classamento catastale (r.d.l. n. 652/1939 e d.P.R. n. 1142/1949).
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la questione della classificazione catastale degli impianti di depurazione e smaltimento di acque reflue è già stata decisa con soluzione uniforme (salvo un isolato precedente di segno contrario, Cass., Sez. 6-5, 19 febbraio 2015, n. 3358), cui intende dare continuità, in conformità a Cass. n. 9427/2019, Cass. n. 2247/2021, Cass. n. 19393/2021, Cass. n. 19873/2021, Cass. n. 39594/2021 e Cass. n. 21295/2025.
La Corte ha ribadito che la qualificazione nel gruppo E è propria di quegli immobili (quali stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri) con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale che li rende sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale. La legge n. 262/2006, art. 2, comma 40, esclude che nelle unità immobiliari censite nelle categorie E possano essere compresi immobili destinati ad uso commerciale o industriale, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, ossia siano per sé stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare (in termini, Cass. n. 20026/2015, Cass. n. 7868/2016, Cass. n. 4223/2019 e Cass. n. 9427/2019).
La Corte ha inoltre valorizzato la disciplina del servizio idrico integrato (art. 9, comma 1, legge n. 36/1994; artt. 141 e 154 d.lgs. n. 152/2006), che richiama i principi di efficienza, efficacia ed economicità e configura la tariffa come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, idoneo a garantire la copertura integrale dei costi. La riconducibilità del servizio idrico ai servizi a rilevanza economica è stata confermata dalle sentenze Corte Cost. n. 325 del 2010 e n. 187 del 2011, nonché dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 2006, che individua per gli impianti di trattamento delle acque reflue la categoria nel gruppo D.
La Corte ha pertanto concluso che la CTR ha fatto mal governo delle disposizioni in materia di accatastamento, essendo irrilevante la destinazione dell’impianto ad un’attività di pubblico interesse: la pubblica utilità non esclude né l’autonomia funzionale e reddituale delle unità immobiliari, né la loro rilevanza economica, alla luce anche della nozione di impresa elaborata dalla giurisprudenza della CGUE (tra le altre, causa C-49/07, MOTOE). Il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Piemonte, in diversa composizione, per le questioni rimaste assorbite e le spese.
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Nota della Redazione
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