Regime del margine e onere della prova del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 17067 del 31.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA per le cessioni di beni d’occasione il regime del margine, previsto dall’art. 36 del d.l. n. 41/1995, convertito con modificazioni nella legge n. 85/1995, costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell’imposta, la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi. Ove l’Amministrazione finanziaria contesti, sulla base di elementi oggettivi e specifici, l’indebita fruizione del regime, spetta al cessionario che lo invoca dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto per avvalersene, e cioè che il proprio dante causa non abbia detratto l’IVA assolta a monte; in mancanza di tale prova, il regime è inapplicabile a prescindere dalla buona fede, dovendo l’imposta essere comunque assolta secondo le regole generali.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la maggiore IVA dovuta su alcune cessioni di autovetture usate, acquistate da fornitori tedeschi e rivendute con applicazione del regime del margine di cui all’art. 36 d.l. n. 41/1995.
La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, aveva confermato la decisione, valorizzando la mancata indicazione del regime del margine nelle fatture e richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla necessità della regolarità documentale e della prova dei presupposti per l’accesso al regime agevolato. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato congiuntamente i motivi di ricorso, incentrati sulla violazione dell’art. 7 legge n. 212/2000 e dell’art. 56 d.P.R. n. 633/1972, sull’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e sulla violazione dei criteri di ripartizione dell’onere della prova, richiamando i principi già affermati dalle Sezioni Unite n. 21105 del 2017. Tale arresto ha chiarito che, qualora l’Amministrazione contesti in base ad elementi oggettivi e specifici l’indebita fruizione del regime del margine, grava sul contribuente l’onere di dimostrare la propria buona fede e, in particolare, l’assenza di consapevolezza di partecipare a un’evasione fiscale, nonché l’uso della diligenza massima esigibile da un operatore accorto.
Con specifico riferimento alla compravendita di veicoli usati, la condotta diligente esigibile dal rivenditore include l’individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione. Ove, invece, emerga che i precedenti proprietari svolgano attività di rivendita, noleggio o leasing, opera la presunzione dell’avvenuto esercizio della detrazione dell’IVA a monte, con conseguente esclusione del trattamento fiscale di favore. La Corte ha inoltre precisato, richiamando Cass. n. 26597 del 2024, che il regime del margine presuppone un dante causa che, assolvendo l’IVA a monte, non abbia la possibilità di detrarla sicché, in mancanza di tale prova da parte del cessionario, il regime è inapplicabile a prescindere dalla buona fede di quest’ultimo.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che l’atto impositivo si fondava sulla registrazione degli acquisti effettuata dal contribuente, circostanza che, di per sé, lasciava presumere l’avvenuta detrazione dell’IVA da parte del fornitore tedesco e, quindi, l’insussistenza dei requisiti per l’applicazione del regime. Lo stesso contribuente aveva peraltro ammesso, nel ricorso introduttivo, che le fatture emesse dal fornitore europeo non riportavano la dicitura relativa all’applicazione del regime del margine, circostanza che ha determinato il rigetto delle censure relative all’integrazione della motivazione dell’atto impositivo e della dedotta omessa pronuncia, avendo il giudice d’appello correttamente ritenuto assorbente la questione dell’omessa indicazione del regime fiscale nelle fatture.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e alla rifusione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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