Deduzione “Tremonti ter”: inammissibile il ricorso tardivo dell’Agenzia delle Entrate (Cass. civ. Sez. 5 n. 21283 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di cui all’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018, che ha disposto la sospensione straordinaria di nove mesi del termine per impugnare. Detta sospensione straordinaria non si cumula con la sospensione feriale dei termini di cui all’art. 1, l. n. 742/1969, nel caso in cui il periodo di sospensione feriale sia interamente assorbito e ricompreso nel periodo per il quale opera la sospensione straordinaria. La decorrenza del termine lungo semestrale per il ricorso per cassazione, in assenza di notificazione della sentenza, inizia dalla data di deposito della stessa.
Il Fatto
La controversia traeva origine dal recupero a tassazione della deduzione operata da una società per l’anno d’imposta 2010, relativa al corrispettivo per la realizzazione di un parco eolico. La società aveva beneficiato dell’agevolazione di cui all’art. 5 d.l. n. 78/2009 (c.d. “Tremonti ter”), avendo acquistato e interamente pagato le turbine eoliche entro il 30/06/2010. La Commissione Tributaria Regionale della Liguria aveva accolto le ragioni della contribuente, ritenendo che l’investimento fosse stato compiuto nel limite temporale previsto dalla legge. Avverso tale sentenza, depositata il 26/10/2018, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che la sentenza impugnata era stata depositata in data 26/10/2018 e che, in assenza di notificazione da parte della contribuente vittoriosa, da tale data decorreva il termine lungo semestrale per il ricorso per cassazione. Tale termine ordinario sarebbe scaduto il 26/04/2019, soggetto alla sospensione di nove mesi disposta dall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018. Considerata tale sospensione straordinaria, il termine ultimo per proporre ricorso era il 27/01/2020.
Il ricorso dell’Agenzia, invece, risultava notificato solo il 26/02/2020, e pertanto era tardivo. La Corte ha escluso che al termine così calcolato potesse aggiungersi il periodo di sospensione feriale dei termini di agosto 2019, richiamando il principio per cui la sospensione straordinaria non si cumula con quella feriale quando quest’ultima sia interamente assorbita nel periodo di sospensione straordinaria (richiamata Cass., Sez. 6-5, ordinanza n. 28398 del 2021).
La decisione si fonda quindi esclusivamente sulla rilevata inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, senza esaminare il merito delle censure proposte dall’ufficio finanziario. La Corte ha, infine, condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite e ha dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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