Detrazione IVA: il termine biennale si esercita con la dichiarazione annuale, non con le liquidazioni periodiche (Cass. civ. Sez. 5 n. 10578 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla detrazione IVA, quale parte integrante del meccanismo dell’imposta armonizzata, non può essere limitato per effetto di violazioni di requisiti meramente formali, purché il contribuente dimostri la sussistenza dei requisiti sostanziali. Tuttavia, l’esercizio del diritto deve avvenire entro il termine di decadenza biennale previsto dall’art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, e cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di maturazione. Tale esercizio va compiuto esclusivamente con la dichiarazione IVA annuale, ex art. 8, comma 3, d.P.R. n. 322/1998, e non può essere surrogato dalle liquidazioni periodiche, che hanno funzione meramente illustrativa e riepilogativa dei dati contabili. In mancanza della dichiarazione annuale, il diritto può essere fatto valere solo se l’eccedenza risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti e sia dedotta nel termine biennale.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate aveva rettificato la dichiarazione dei redditi presentata dalla società contribuente per l’anno 2008, recuperando a tassazione IVA, IRES e IRAP. Ne era sorto un contenzioso che, dopo alterne vicende, era giunto dinanzi alla Corte di cassazione. Con la sentenza n. 142 del 2022 la Corte, accertata la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto alla detrazione, aveva cassato la sentenza di merito, demandando al giudice del rinvio la verifica circa il tempestivo esercizio del diritto stesso, sorto nel 2008 e quindi da esercitarsi, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno 2010.
In sede di rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva ritenuto il diritto alla detrazione tempestivamente esercitato attraverso le liquidazioni periodiche effettuate nel corso del 2008. Avverso tale decisione l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rammentato che, per giurisprudenza costante, il diritto alla detrazione IVA deve essere riconosciuto anche in caso di violazione di requisiti formali, quali l’omessa redazione delle dichiarazioni periodiche o l’omessa tenuta del registro acquisti, sempre che il contribuente dimostri, mediante fatture o altra idonea documentazione, il rispetto dei requisiti sostanziali di cui all’art. 17 della direttiva n. 77/388/CEE (sesta direttiva). Tale riconoscimento è però subordinato all’esercizio del diritto entro il termine di decadenza previsto dall’art. 8, comma 3, d.P.R. n. 322/1998.
La Corte ha quindi chiarito che il riferimento normativo riguarda esclusivamente la dichiarazione IVA annuale e non le dichiarazioni periodiche. Sul punto, richiamando le Sezioni Unite n. 17757 del 2016, ha ribadito che gli obblighi di registrazione e dichiarazione hanno funzione meramente illustrativa e riepilogativa dei dati contabili, mentre l’esercizio del diritto di detrazione deve essere riconosciuto a fronte di una reale operazione sottostante, la cui prova può essere acquisita anche da documentazione contabile.
Il Collegio ha precisato che tale ricostruzione non elide il termine di decadenza biennale, la cui compatibilità con il diritto dell’Unione è stata reiteratamente affermata dalla Corte di Giustizia UE, come ricordato dalla recente Cass. n. 31406 del 2025. Ha inoltre richiamato la Cass. n. 9191 del 2025, secondo cui il credito IVA non può restare sospeso ed essere compensato senza limiti, dovendo essere portato in deduzione nella dichiarazione dei due anni successivi a quello di maturazione, anche quando manchi la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il giudice del rinvio si era limitato a fare genericamente riferimento alle liquidazioni periodiche, senza specificare a quali trimestri afferissero e senza verificare se fossero state trasfuse nella dichiarazione annuale IVA. L’accertamento demandato dalla sentenza di rinvio non era stato quindi compiuto, risultando la sentenza impugnata affetta da falsa applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto alla detrazione.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame del profilo relativo alla tempestività dell’esercizio del diritto.
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Nota della Redazione
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