Errore revocatorio e motivazione apparente: confini del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 20081 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione, la prospettazione di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle dichiarazioni fiscali non integra l’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., ma un errore di giudizio, insindacabile in sede di legittimità. Il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dall’art. 111 Cost. sussiste solo quando la pronuncia non espliciti il criterio logico che ha condotto al convincimento, non quando la ratio decidendi sia desumibile dal tessuto argomentativo, pur asciutto. Il vizio di omessa pronuncia non ricorre se la decisione, in contrasto con la pretesa, ne comporti il rigetto o l’assorbimento in altre statuizioni. È infine inammissibile la doglianza che dietro l’allegazione dell’errore revocatorio rilevabile ictu oculi contesti l’interpretazione dei fatti operata dal giudice di merito.
Il Fatto
La curatela fallimentare di una società in liquidazione impugnò una cartella di pagamento emessa per il recupero di importi Irpeg, IVA e ritenute alla fonte, risultanti dal controllo ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 sulle dichiarazioni del 2002 e 2003.
Dopo l’accoglimento in primo grado e il rigetto dell’appello erariale, la Cassazione, con sentenza n. 26292 del 2016, aveva cassato con rinvio. Il giudice del rinvio confermò la legittimità della pretesa per IVA e ritenute. La curatela propose allora revocazione, deducendo un errore di fatto della CTR sull’esistenza di un credito IVA verso la controllata; il ricorso fu dichiarato inammissibile. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, per non avere la CTR deciso sul riconoscimento del credito. La Corte lo respinge: il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa, ne comporti il rigetto o l’assorbimento in altre statuizioni. La CTR aveva espressamente escluso dichiarazioni idonee a far constare crediti derivanti dalle incorporate.
I motivi secondo e terzo, trattati congiuntamente, censuravano la motivazione apparente della sentenza del rinvio. La Corte ricorda il perimetro del vizio: esso ricorre quando la pronuncia manchi di qualsiasi esplicitazione sul quadro probatorio e di disamina logico-giuridica del percorso seguito. Nella specie la CTR, nell’esercizio del proprio riservato sindacato di merito, ha reputato non suffragata la prova dei crediti, anche per le incongruenze del modello 770/2003. La ratio decidendi è desumibile dal tessuto, pur asciutto, della motivazione.
I motivi quarto, quinto e sesto contestavano l’inammissibilità della revocazione, insistendo sull’asserito errore di fatto. La Corte li disattende: la ricorrente imputa al giudice non un’attività percettiva di fatti, ma un’attività valutativa di atti, rimessa al giudice di merito. L’errore revocatorio presuppone l’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce a escludere o ad affermare, non la pretesa errata interpretazione delle risultanze processuali.
Le doglianze sull’art. 115 cod. proc. civ. sono inammissibili: il principio del libero convincimento opera sul piano dell’apprezzamento di merito, sicché la denuncia della sua violazione configura errore di fatto, censurabile nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e dichiarazione dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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