Radiazione dall’albo veterinario e data della decisione sanzionatoria (Cass. civ. Sez. II n. 19921 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni disciplinari degli esercenti le professioni sanitarie, la decisione adottata a norma dell’art. 47 del d.P.R. n. 221/1950 non è nulla per mancata indicazione della data, quando questa sia desumibile in modo univoco dal richiamo, contenuto nell’atto stesso, alla seduta del Consiglio direttivo nel corso della quale la deliberazione è stata assunta. La norma, che impone l’indicazione della data a pena di nullità, si incentra sul momento dell’adozione, sicché, per regola, deliberazione e redazione coincidono. La Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, quale giudice della legittimità-merito, non integra la motivazione del provvedimento sanzionatorio: essa accerta positivamente i fatti contestati e la responsabilità professionale, potendo rilevare il vizio di motivazione soltanto quando dall’atto non sia evincibile il percorso che ha condotto alla sanzione.
Il Fatto
Il ricorrente, medico veterinario, era stato radiato dall’albo provinciale per avere detenuto, quale proprietario, direttore sanitario e medico di una clinica veterinaria, materiali di provenienza illecita di proprietà dell’Asl, ad uso esclusivamente ospedaliero. Il provvedimento era stato adottato su segnalazione della Procura della Repubblica, in relazione a un procedimento penale per il reato di ricettazione, definito con la dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen. all’esito della messa alla prova.
Il professionista aveva impugnato il provvedimento dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che aveva respinto il ricorso. Avverso la decisione della Commissione ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, contestando la validità dell’atto sanzionatorio privo della data di adozione e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso censurava la decisione per avere la Commissione escluso che la mancata indicazione, nel provvedimento sanzionatorio, della data di adozione ne determinasse la nullità. La Corte ha ritenuto infondato il motivo. L’art. 47 del d.P.R. n. 221/1950 stabilisce che la decisione deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione della data in cui è stata adottata: la norma non distingue tra momento di deliberazione e momento di redazione, ma si incentra sull’adozione, di guisa che, anche in relazione all’art. 46 dello stesso d.P.R., secondo cui i dispositivi sono riportati nel verbale, i due momenti devono ritenersi coincidenti.
La Commissione aveva accertato che il provvedimento richiamava la trattazione orale svolta dal Consiglio direttivo in una data determinata, nel corso della quale era stata deliberata l’adozione del provvedimento stesso. La data, pur non materialmente apposta, risultava dunque ricavabile in modo univoco dal richiamo contenuto nell’incipit dell’atto. Ne consegue la correttezza della decisione impugnata.
Il secondo motivo denunciava la nullità della decisione per avere la Commissione, attraverso riferimenti al procedimento penale e ai relativi atti, conferito al provvedimento sanzionatorio una motivazione a posteriori. La Corte ha respinto la censura. L’art. 47 del d.P.R. n. 221/1950 impone l’esposizione dei motivi, riferendosi alla motivazione-discorso, ossia all’esternazione dei motivi sostanziali della decisione sanzionatoria. Il ricorrente confondeva la motivazione-discorso con la motivazione sostanziale: le eccezioni sollevate attenevano in realtà alla contestazione dei fatti e al difetto dell’elemento soggettivo.
La Commissione, nell’esercizio dei suoi poteri di giudice della legittimità-merito, ha svolto un accertamento positivo dei fatti imputati e della responsabilità professionale del ricorrente sulla scorta della documentazione del procedimento sanzionatorio. Non si è trattato, quindi, di integrare una motivazione deficitaria, ma di verificare la sussistenza dei presupposti della sanzione.
Il terzo motivo censurava la decisione per avere la Commissione ritenuto motivato il provvedimento anche in ordine alla scelta della sanzione della radiazione. Anche tale motivo è stato giudicato infondato, richiamando quanto esposto sul secondo. La Commissione ha escluso il vizio di motivazione in relazione alla proporzionalità della sanzione, essendo possibile evincere dal complessivo contenuto dell’atto i comportamenti contestati, rispetto alla cui gravità la radiazione è stata individuata come sanzione più congrua. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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