cumulo giuridico per violazioni TARSU e TARI della stessa indole (Cass. civ. Sez. 5 n. 18404 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Prima della riformulazione della disciplina sanzionatoria operata dal d.lgs. n. 87 del 2024, a decorrere dal 1° settembre 2024, è configurabile il cumulo giuridico tra violazioni afferenti alla TARSU e violazioni afferenti alla TARI, ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997. Le violazioni si considerano della stessa indole, ex art. 7, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, in ragione della sostanziale continuità regolativa delle discipline dei due tributi, quanto al presupposto impositivo, alle esenzioni e, in particolare, all’assolvimento degli obblighi dichiarativi. Non rileva, al fine della qualificazione, la diversità dei criteri di determinazione della tariffa. La normativa introdotta dal d.lgs. n. 87/2024 non si applica ratione temporis alle violazioni commesse prima del 1° settembre 2024.
Il Fatto
La contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui la concessionaria del servizio aveva rideterminato la TARI dovuta per l’anno 2014, contestando la motivazione dell’atto e l’estensione delle superfici tassate. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma, lo rigettava.
Il giudice d’appello riteneva l’avviso compiutamente motivato e condivideva l’assunto della contribuente circa l’inapplicabilità del cumulo giuridico, in ragione della reiterazione annuale dell’omessa denuncia, richiamando un precedente di legittimità. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il fallimento della società originaria contribuente, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, per la mancata applicazione del cumulo giuridico alle sanzioni irrogate con quattro avvisi, contestualmente notificati, relativi a TARSU e TARI per gli anni dal 2010 al 2015.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso i primi tre motivi di ricorso. Quanto alla dedotta nullità per violazione del divieto di nova in appello, ha chiarito che la novità delle difese dell’Ente impositore deve valutarsi non in base alle controdeduzioni del primo grado, ma con riguardo ai presupposti dell’atto impositivo, atteso il carattere impugnatorio del processo tributario. In relazione alla motivazione dell’avviso, ha ribadito il principio per cui, in materia di tributi locali, l’indicazione della maggiore superficie è sufficiente, senza necessità di allegare le relative fonti probatorie, rimesse alla successiva fase contenziosa.
Quanto al vizio di motivazione della sentenza, i giudici di legittimità hanno escluso che ricorresse una motivazione apparente, alla stregua della nozione restrittiva elaborata dalle Sezioni Unite, emergendo chiaramente le ragioni della decisione. Hanno, inoltre, rammentato che l’omissione dichiarativa non può essere sanata retroattivamente, ma solo per il futuro, con la conseguente inammissibilità di una censura che non investa l’inosservanza dell’obbligo dichiarativo.
Il quarto motivo è stato, invece, ritenuto fondato. La Corte ha preliminarmente valorizzato la distinzione tra il cumulo giuridico di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997 e l’istituto della cd. progressione dell’illecito, rilevando che la continuità regolativa tra TARSU e TARI si riflette anche sul piano sanzionatorio. Ha quindi affermato che la nozione di violazioni della stessa indole, desumibile dall’art. 7, comma 3, del medesimo decreto, implica una valutazione sostanziale, non meramente formale, fondata sulla natura dei fatti e sulla loro sostanziale identità.
In applicazione di tali principi, la Corte ha enunciato il principio di diritto sopra riportato, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese.
Nota della Redazione
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