Motivazione apparente e prova decisiva: ricorso generico e manifestamente infondato (Cass. pen. Sez. VII n. 6486 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per mancanza di specificità, il motivo di ricorso per cassazione che riproponga le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza una correlazione critica tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. La mancata assunzione di una prova decisiva è denunciabile solo se la carenza istruttoria sia effettivamente decisiva e ritualmente dedotta, non se si risolve nella contestazione della tenuta complessiva degli elementi di prova. Il vizio di motivazione censurabile ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nel provvedimento. Il sindacato di legittimità resta circoscritto al riscontro di un logico apparato argomentativo, senza verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.

Il Fatto

Il ricorrente impugna davanti alla Corte di cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma, in data 02.07.2024, ha confermato il giudizio di responsabilità nei suoi confronti. Propone tre motivi: il primo contesta la correttezza della motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva; il secondo denuncia l’illogicità della motivazione a sostegno della dichiarazione di responsabilità; il terzo lamenta la violazione di norme.

La questione arriva davanti alla settima sezione penale, chiamata a verificare l’ammissibilità dei motivi e la tenuta del discorso giustificativo della decisione impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina separatamente i tre motivi e ne rileva l’inammissibilità. Il primo è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità, dalla quale deriva l’inammissibilità a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.

I denunciati vizi della motivazione risultano, per altro, costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Anche la censura sulla mancata assunzione di una prova decisiva è del tutto generica: finisce per contestare la tenuta degli elementi di prova complessivamente addotti dal giudice di merito, in assenza di carenze istruttorie di carattere decisivo e ritualmente denunciate.

Il secondo motivo, che denuncia l’illogicità della motivazione, è manifestamente infondato. Il vizio censurabile ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nel provvedimento.

La Corte ribadisce che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto: il sindacato demandato alla Corte di cassazione deve limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Richiama, in proposito, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074. Nel caso concreto la motivazione impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dall’art. 606 cod. proc. pen.

Il terzo motivo è pure manifestamente infondato, perché denuncia una violazione di norme smentita dagli atti processuali. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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