Motivazione per relationem nulla se non esamina i motivi di appello (Cass. civ. Sez. V n. 9099 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la sentenza di appello che si limiti ad aderire sic et simpliciter alla decisione di primo grado, senza esaminare le censure sollevate dall’appellante, è affetta da nullità per motivazione apparente e viola il c.d. minimo costituzionale richiesto dall’art. 132, comma 2, num. 4), c.p.c. e dall’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. n. 546/1992. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c. non è più censurabile in sede di legittimità l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, ma resta deducibile la sua mancanza assoluta o la sua mera apparenza. La tecnica motivazionale per relationem è ammissibile solo se i contenuti mutuati siano oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino espresse in modo chiaro, univoco ed esaustivo.

Il Fatto

Una società fiduciaria, per conto del contribuente, aveva assolto gli obblighi dichiarativi relativi a disponibilità estere detenute in due società con sede in Paesi a fiscalità privilegiata. L’Agenzia delle Entrate, dopo aver quantificato tali disponibilità per gli anni d’imposta dal 2004 al 2009, ha notificato un atto di contestazione con cui ha irrogato sanzioni per l’omessa indicazione degli investimenti esteri e dei relativi trasferimenti, applicando il raddoppio dei termini di accertamento. Il contribuente ha impugnato l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che ha accolto parzialmente il ricorso.

Sia l’Ufficio che il contribuente hanno proposto appello. La Commissione Tributaria Regionale della Campania ha rigettato entrambi i gravami, confermando la decisione di primo grado. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Il contribuente è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina per primo il motivo di carattere preliminare, con il quale l’Ufficio deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, num. 4), c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992. La censura attiene all’annullamento delle sanzioni relative agli anni 2004 e 2005, per le quali la pronuncia regionale avrebbe motivato solo richiamando per relationem la sentenza di primo grado.

La Corte ricorda che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del c.d. minimo costituzionale. L’anomalia denunciabile è solo quella che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé. Essa si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa od incomprensibile.

Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c., non è più consentito censurare in sede di legittimità la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione. Ammettere un tale sindacato significherebbe permettere un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie del merito. La Corte richiama sul punto Cass. n. 11263 del 2023 e Cass. n. 9543 del 2023.

Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale ha motivato richiamando per relationem la motivazione della sentenza di primo grado. Secondo la giurisprudenza di legittimità citata, la motivazione per relationem è valida solo se i contenuti mutuati sono oggetto di autonoma valutazione critica. Il giudice di appello deve esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia impugnata con riguardo ai motivi di impugnazione proposti. La Corte richiama Cass. n. 27665 del 2024 e Cass. n. 9830 del 2024.

L’Agenzia delle Entrate aveva riportato in ricorso le censure rivolte alla sentenza di primo grado, esplicitando le ragioni per cui l’obbligo dichiarativo gravava comunque sul contribuente. A tali censure la C.T.R. non ha risposto, limitandosi ad aderire alla decisione di primo grado senza alcun esame critico. La Corte accoglie pertanto il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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