Operazioni soggettivamente inesistenti: esclusa l’applicazione dell’art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972 (Cass. civ. Sez. 5 n. 4250 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 5-bis, d. Lgs. n. 546/1992, introdotto dall’art. 6 della legge n. 130/2022, ha natura sostanziale e non procedimentale; pertanto, in materia di prova dell’evasione da parte dell’amministrazione finanziaria, trova applicazione solo per i procedimenti instaurati successivamente alla sua entrata in vigore (16 settembre 2022). Ne consegue che la disposizione non si applica ratione temporis alle fattispecie anteriori, ancorché il relativo giudizio non sia ancora definito. L’art. 60-bis, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, che disciplina l’obbligazione solidale del cessionario per l’imposta non versata dal cedente, presuppone l’effettività dell’operazione, sia sul piano oggettivo che soggettivo. Tale norma non trova applicazione in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, per le quali l’amministrazione finanziaria può legittimamente disconoscere la detrazione dell’IVA in capo al cessionario, il quale è chiamato a provare la propria buona fede mediante elementi oggettivi.

Il Fatto

La società contribuente, nel settore dei prodotti petroliferi, era stata sottoposta a controllo per gli anni d’imposta 2016, 2017 e 2018, all’esito del quale l’amministrazione finanziaria aveva emesso tre avvisi di accertamento, contestando una rilevante evasione IVA realizzata mediante l’utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti. La società era stata successivamente dichiarata fallita, ma i liquidatori avevano proposto appello avverso le sentenze di primo grado, che avevano respinto i ricorsi originari. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, dichiarata la legittimazione dei liquidatori ad impugnare, stante l’inerzia della Curatela, aveva tuttavia confermato la legittimità degli accertamenti, ritenendo la società consapevole dell’anomalia delle operazioni e dell’esistenza di una frode in danno all’Erario realizzata tramite missing traders. La società ricorre per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria, deducendo la violazione della normativa IVA in tema di detrazione e di solidarietà.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione esamina i tre motivi di ricorso, scrutinandoli separatamente. Il primo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 7, comma 5-bis, d. Lgs. n. 546/1992, è ritenuto manifestamente infondato. La disposizione citata, che ha introdotto una presunzione relativa in materia di prova dell’evasione, non ha natura endoprocedimentale ma sostanziale, con la conseguenza che trova applicazione solo per i procedimenti instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, ossia il 16 settembre 2022. La Corte richiama a sostegno il precedente Cass. n. 20816/2024, precisando che la norma non può trovare applicazione retroattiva ai giudizi concernenti annualità d’imposta precedenti.

Il secondo motivo, relativo alla libertà di struttura organizzativa del contribuente, è dichiarato inammissibile. Con esso la società ricorrente mira, in realtà, ad ottenere una nuova valutazione delle risultanze di merito, attività preclusa nel giudizio di legittimità. La Corte richiama, sul punto, il principio delle Sezioni Unite n. 34476/2019, in base al quale non è consentito alle parti riproporre in sede di legittimità questioni di puro fatto già esaminate dal giudice di merito.

Il terzo motivo, concernente l’applicazione dell’art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972, è parimenti manifestamente infondato. La Corte chiarisce che la norma, che prevede l’obbligazione solidale del cessionario per l’omesso versamento dell’imposta da parte del cedente, presuppone la effettività dell’operazione, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. A differenza dell’ipotesi disciplinata dall’art. 60-bis, che si riferisce a cessioni realmente intercorse ma concluse a un prezzo inferiore al valore normale, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti l’operazione è priva del requisito di effettività. La Corte richiama i propri precedenti Cass. n. 1616/2023 e Cass. n. 2853/2019, nonché il precedente Cass. n. 12489/2021, anch’esso citato dalla ricorrente, per concludere che, in tali ipotesi, l’amministrazione finanziaria può legittimamente disconoscere la detrazione dell’IVA, senza dover attivare il meccanismo solidale d’ufficio.

Conseguentemente, il ricorso viene rigettato e la società è condannata al pagamento delle spese di lite. In relazione all’esito del giudizio, la Corte applica la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 28540/2023, Sezioni Unite n. 27195/2023 e Cass. n. 31839/2023, in tema di abuso del processo per la mancata adesione alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., condannando la ricorrente anche al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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