Opposizione allo stato passivo improponibile dopo ammissione senza riserva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 34778 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, una volta depositato in cancelleria l’elenco dei crediti ammessi, lo stesso diviene esecutivo a norma dell’art. 209 l. fall. e non è più modificabile. L’ammissione pura e semplice del credito, in quanto atto che non assume valore di rigetto, non è soggetta all’opposizione di cui all’art. 98 l. fall.; né il creditore è legittimato a proporre opposizione per una riserva apposta dal commissario liquidatore con atto irrituale, successivo ed estraneo al procedimento. Ne deriva l’improponibilità dell’opposizione e la cassazione senza rinvio del provvedimento che l’abbia erroneamente dichiarata inammissibile per tardività.

Il Fatto

Il lavoratore chiedeva l’ammissione al passivo nella liquidazione coatta amministrativa di una cooperativa sociale, per differenze retributive e indennità, con richiesta di privilegio ex art. 2751-bis n. 1 cod. civ.. Il commissario liquidatore ammetteva il credito senza apporre riserva.

In seguito, rispondendo a una richiesta del difensore, il commissario comunicava a mezzo posta elettronica certificata che l’ammissione doveva intendersi effettuata con riserva. Il Tribunale, investito dell’opposizione allo stato passivo, la dichiarava inammissibile per tardività. Il lavoratore ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte rileva d’ufficio la tardività del controricorso. Nelle opposizioni allo stato passivo riguardanti crediti di lavoro non opera la sospensione feriale dei termini, in forza del combinato disposto dell’art. 92 r.d. n. 12/1941 e degli artt. 1 e 3 legge n. 742/1969, poiché la controversia ha ad oggetto un rapporto individuale di lavoro. Il controricorso risulta notificato e depositato oltre il termine dell’art. 370 cod. proc. civ..

Nel merito, il Collegio procede ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., rilevando l’improponibilità dell’opposizione. Nella liquidazione coatta, la verifica dei crediti è affidata al commissario liquidatore, organo estraneo alla giurisdizione, e l’atto con cui egli provvede sulle domande è l’elenco dei crediti ammessi o respinti, che diviene esecutivo con il deposito.

Da tale disciplina discende una distinzione. Se il creditore è ammesso con riserva, è configurabile una soccombenza che lo legittima all’opposizione immediata ex art. 98, comma 2, l. fall.; se invece il credito è ammesso senza riserva ed è il commissario a volerlo contestare, questi deve proporre impugnazione ex art. 98, comma 3, l. fall., non potendo modificare l’elenco divenuto esecutivo. In caso di errore materiale, resta l’istanza di correzione ai sensi dell’art. 98, ultimo comma, l. fall..

Nel caso concreto, l’ammissione era avvenuta senza riserva e non poteva essere opposta. La successiva precisazione a mezzo posta elettronica è qualificata atto irrituale: l’elenco era ormai esecutivo e non modificabile, né vi era stata una modifica espressa. Tale atto è quindi improduttivo di effetti e non poteva essere opposto ex art. 98 l. fall., restando salva la tutela in sede di reclamo ex artt. 110 e 212 l. fall.

Il giudice di merito avrebbe dovuto constatare che il lavoratore non era legittimato a valersi dell’opposizione. La Corte cassa dunque senza rinvio il provvedimento impugnato, con assorbimento delle censure. Non si provvede sulle spese, stante la rilevata improcedibilità del controricorso, ed è escluso il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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