Motivazione apparente e responsabilità aggravata per istanza di decisione collegiale (Cass. civ. Sez. V n. 5177 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione della sentenza è deducibile per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., solo quando la motivazione manchi in senso assoluto sotto l’aspetto materiale e grafico, risulti apparente, o si sostanzi in un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ovvero in una motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. Resta estranea a tale ipotesi la mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione. Nel giudizio tributario, inoltre, il contraddittorio endo-procedimentale deve ritenersi rispettato quando tra la chiusura del processo verbale di constatazione e la notifica dell’avviso di accertamento il contribuente abbia effettivamente prodotto memorie e documenti e sia stato ascoltato. La decisione collegiale richiesta dopo la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ. integra una fattispecie di abuso del processo, con condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
La società contribuente impugna l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria le contesta l’illegittima detrazione dell’IVA relativa al periodo di imposta 2012, per un importo di euro 198.294,29 oltre sanzioni di euro 223.080,00. L’atto riguarda fatture emesse verso propri clienti per premi e sconti di fine anno e per contributi promozionali legati all’apertura di nuovi punti vendita.
La commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso. L’Ufficio appella e la commissione tributaria regionale, con la sentenza impugnata, riforma la decisione di primo grado. La società ricorre per cassazione con due motivi; resiste l’Amministrazione con controricorso. Il Consigliere delegato deposita proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ. e la contribuente chiede la decisione collegiale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduce la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, con violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. Secondo la ricorrente il giudice di appello avrebbe omesso del tutto di motivare sul merito della controversia.
La Corte richiama il perimetro del vizio, individuato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014: la nullità si configura solo quando la motivazione manchi in senso materiale e grafico, sia apparente, presenti contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa e incomprensibile. Il difetto di sola “sufficienza” resta estraneo. Nel caso concreto la motivazione esiste e supera il minimo costituzionale, rendendo chiare le ragioni della decisione: il motivo è manifestamente infondato.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 e del principio del contraddittorio endo-procedimentale, in relazione all’art. 97 Cost., all’art. 24 Cost. e all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La contribuente sostiene che la commissione regionale avrebbe erroneamente ritenuto assolto l’obbligo di instaurazione del contraddittorio.
Anche questo motivo è manifestamente infondato. La commissione regionale ha accertato in fatto che la società, tra la chiusura del processo verbale di constatazione e la notifica dell’avviso di accertamento, ha presentato memorie difensive e documenti, e che a tali produzioni ha fatto seguito il contraddittorio del 21.04.2016 con ulteriori documenti. Il contraddittorio, dunque, ha avuto effettivo svolgimento tra le parti.
Il ricorso è rigettato con condanna alle spese. Seguendo la giurisprudenza richiamata — Cass. Sez. Un. n. 28540 del 2023, Cass. Sez. Un. n. 27195 del 2023 e Cass. Sez. III n. 31839 del 2023 —, la decisione collegiale richiesta dopo la proposta ex art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. integra un’ipotesi normativa di abuso del processo. Il non attenersi a una valutazione poi confermata lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente. Da qui la liquidazione dell’ulteriore somma di euro 2.900,00 ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e di euro 1.450,00 ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. a favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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