Motivazione apparente sull’affermazione di responsabilità penale in appello (Cass. pen. Sez. V n. 13301 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità, ai sensi dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., la sentenza di appello che affermi la penale responsabilità dell’imputato senza descrivere la condotta concretamente accertata, senza indicare le prove poste a fondamento dell’accertamento e senza spiegare le ragioni per le quali tale condotta integra il reato contestato. La mancanza di tali passaggi rende impossibile ricostruire l’iter logico-giuridico della decisione e configura una motivazione apparente, non sindacabile come motivazione insufficiente o contraddittoria, ma colpita da nullità. L’annullamento con rinvio consegue anche quando il difetto investa il giudizio di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, restando assorbito il motivo che lo riguarda.
Il Fatto
La Corte di appello, riformando la decisione di primo grado, aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per diffamazione aggravata, esclusa la continuazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in favore delle persone offese costituitesi parti civili. Il giudice di primo grado si era invece limitato a rilevare che, essendo già stata esercitata l’azione penale per il reato di calunnia in relazione alle medesime persone offese, non poteva essere esercitata una seconda azione penale per il medesimo fatto pur diversamente qualificato, ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen.
Avverso la sentenza di appello l’imputato propone ricorso per cassazione con due motivi, lamentando l’apparenza della motivazione sull’affermazione di responsabilità e la carenza di motivazione sul rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte rileva che la motivazione della sentenza impugnata risulta del tutto carente in relazione alle ragioni che hanno condotto all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato. Tre sono i deficit individuati: non viene descritta la condotta concretamente tenuta dall’imputato, non vengono indicate le prove che hanno consentito di accertarla e non vengono spiegati i motivi per cui tale condotta integrerebbe il reato oggetto di contestazione.
Per la Corte non è dunque possibile ricostruire l’iter logico-giuridico che ha portato il giudice di appello a ritenere provati la sussistenza del fatto e la sua riconducibilità alla condotta dell’imputato. La sentenza è pertanto affetta da nullità ai sensi dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Il Collegio evidenzia inoltre che nemmeno la sentenza di primo grado ha motivato su tali profili, essendosi limitata a constatare l’avvenuta condanna per il reato di calunnia e l’esercizio dell’azione penale, in questo processo, per il diverso reato di diffamazione. La carenza motivazionale non è quindi sanata dal rinvio alla decisione di primo grado, su cui la Corte di appello aveva fatto leva.
Ne deriva l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello, che provvederà anche alla regolamentazione tra le parti private delle spese processuali del giudizio di legittimità. Il secondo motivo di ricorso, relativo al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria, resta assorbito dall’accoglimento del primo.
Nota della Redazione
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