Falsa attestazione nei fogli di servizio della Guardia di Finanza integra falso (Cass. pen. Sez. V n. 13304 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
I fogli di servizio redatti dal militare della Guardia di Finanza che attestano lo svolgimento di un’attività di polizia giudiziaria, e non la mera presenza in servizio, costituiscono atti pubblici fidefacienti ai fini della legge penale, poiché destinati a documentare un’attività del pubblico ufficiale con riflesso esterno all’amministrazione di appartenenza. Integra pertanto il delitto di falso ideologico in atto pubblico la falsa attestazione del militare che dichiari di aver svolto ininterrottamente l’attività di ascolto di comunicazioni intercettate, omettendo di annotare la fascia oraria di allontanamento dal posto di servizio. Non è ravvisabile alcun agente provocatore quando la condotta illecita sia frutto di autonoma iniziativa del pubblico ufficiale e l’attività ispettiva di terzi si sia svolta in modo autonomo e non sollecitato.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 01.07.2024, conferma la condanna di un finanziere in servizio presso un Gruppo della Guardia di Finanza per il reato di falso ideologico in atto pubblico e per quello di abbandono di posto di servizio di cui all’art. 120 cod. pen. mil. pace. In parziale riforma, assolve l’imputato dal reato di falso ideologico in certificato amministrativo e ridetermina la pena.

Secondo l’accusa, il militare aveva falsamente attestato nei fogli di servizio di aver svolto continuativamente attività di ascolto di intercettazioni presso la Procura della Repubblica, omettendo di annotare due allontanamenti: il primo, il 28 febbraio 2017, per recarsi presso il proprio Comando e ottenere una visura tributaria relativa a un familiare; il secondo, il 5 aprile 2017, per raggiungere un esercizio commerciale oggetto di un controllo ispettivo. Il ricorrente propone quattro motivi di ricorso.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, i giudici di legittimità condividono la qualificazione dei documenti come fogli di servizio e non come meri fogli di presenza. Richiamando Sez. VI n. 5907 del 2013 e Sez. VI n. 8934 del 2014, la Corte ribadisce che le relazioni di servizio degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono atti pubblici fidefacienti quando destinate ad attestare l’attività compiuta o circostanze cadute nella diretta percezione del pubblico ufficiale.

Nel caso concreto, il ricorrente non si era limitato ad attestare la presenza e la durata dell’attività, ma aveva certificato l’espletamento di una funzione di polizia giudiziaria, indicando l’attività di ascolto presso la sala intercettazioni. Tale dicitura è di per sé idonea a manifestare, anche nei confronti di soggetti estranei all’amministrazione, la funzione svolta. La Corte distingue il caso dai “cartellini marcatempo” e dai fogli di presenza, dove la falsa attestazione ricade su un dato inerente al rapporto di lavoro privatistico, secondo il principio di Sez. Un. n. 15983 del 2006.

Sul secondo motivo, la Corte osserva che l’addebito non riguarda l’allontanamento per ragioni personali, ma l’aver falsamente attestato lo svolgimento di una ininterrotta funzione di polizia giudiziaria. Richiamando Sez. V n. 32951 del 2014, si afferma che la disposizione incriminatrice punisce anche la condotta del pubblico ufficiale che, formando una relazione di servizio, tace dati la cui omissione produce una documentazione incompleta e contraria al vero. L’omessa annotazione della fascia oraria di allontanamento incide sull’affidabilità dell’attività di ascolto, rendendo inverosimile la versione alternativa dei fatti.

Quanto al terzo motivo, relativo all’allontanamento del 5 aprile 2017, la Corte lo dichiara inammissibile perché inedito, non essendo stato devoluto al giudice dell’appello; richiama il principio devolutivo di Sez. V n. 23042 del 2023. Nel merito, la censura sull’attività degli ispettori AUSL quali presunti agenti provocatori è generica e priva di riscontri: l’intervento dell’imputato fu frutto di autonoma iniziativa della dipendente, non di una richiesta degli ispettori. Il quarto motivo, relativo all’art. 120 cod. pen. mil. pace, è assorbito dall’infondatezza dei precedenti. Ne consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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