Dissipazione e oggetto sociale sostanziale nella bancarotta fraudolenta (Cass. pen. Sez. V n. 13299 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la condotta di dissipazione consiste nell’impiego dei beni sociali in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue. La valutazione non va operata rispetto all’oggetto sociale ex art. 2328, comma 2, n. 3, cod. civ. astrattamente inteso, bensì rispetto alle effettive esigenze dell’impresa, tenuto conto della concreta attività svolta, delle dimensioni e complessità dell’azienda e delle specifiche condizioni economiche. Ne consegue che l’astratta previsione statutaria di una attività non basta a escludere la dissipazione quando l’operazione sia priva di giustificazione economica razionale. Il dolo è generico e richiede la sola consapevolezza dell’idoneità dell’atto a ledere la garanzia dei creditori, senza necessità dell’intento di cagionare danno.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 24 ottobre 2023, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia a carico dell’amministratore e rappresentante legale di una società dichiarata fallita nel gennaio 2017. Le condotte contestate consistevano, da un lato, nella cessione di gran parte dei beni mobili aziendali a una seconda società riconducibile allo stesso imputato, per un importo di euro 60.000,00 oltre Iva; dall’altro, nell’impiego di ingenti risorse finanziarie per l’acquisto di due imbarcazioni di lusso, con costi pari a euro 2.175.271,12, destinazione ritenuta estranea all’oggetto sociale.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato proponeva due ricorsi per cassazione, affidati a distinti difensori e articolati in quattro e sei motivi, lamentando tra l’altro la mutatio libelli, il travisamento della prova, il difetto di dolo e l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. La questione centrale riguardava la riconducibilità dell’acquisto dei natanti alla fattispecie dissipativa e non a quella distrattiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto escluso la dedotta violazione degli artt. 516, 521, comma 2, 522 e 604 cod. proc. pen. Il capo di imputazione già enunciava in via alternativa le condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione. Non si configura, dunque, alcuna trasformazione radicale del fatto: l’imputato aveva contezza della difformità tra oggetto sociale formale e sostanziale fin dalla relazione del curatore ex art. 33 l. fall. La contestazione alternativa, osserva il Collegio, costituisce anzi garanzia maggiore per la difesa.
Passando al merito, la Corte ricostruisce la vicenda: la prima imbarcazione fu acquistata nel luglio 2010 per euro 1.679.590,84; dopo l’ampliamento dell’oggetto sociale del novembre 2010, nel maggio 2014 essa venne permutata con altra, per un prezzo complessivo di euro 745.000,00, con versamento di ulteriori euro 145.000,00. L’attività nautica non ebbe mai inizio e le imbarcazioni furono adoperate solo per fini personali dell’amministratore.
Richiamando Sez. V n. 7437 del 2020, Cimoli, la Corte afferma che non è applicabile la business judgement rule, di matrice civilistica. Il giudice penale può sindacare la scelta gestionale quando le conseguenze siano macroscopicamente abnormi e confliggenti, secondo un giudizio ex ante, con la logica d’impresa e la tutela del ceto creditorio. Sul piano dell’elemento soggettivo, il dolo generico può desumersi dagli indici di fraudolenza, come la condizione finanziaria dell’azienda e l’estraneità dell’operazione ai canoni di ragionevolezza imprenditoriale (Sez. V n. 38396 del 2017, Sgaramella).
Quanto alla cessione dei beni, la Corte conferma la configurabilità della dissimulazione: la vendita a società inattiva e riconducibile all’imputato, senza trasferimento materiale dei beni e con tempi di pagamento irragionevoli, integra la condotta tipica. Irrilevante è il successivo adempimento, avvenuto solo a seguito di sequestro conservativo.
La Corte accoglie invece i motivi sulle circostanze attenuanti generiche: la sentenza di appello ha fornito motivazione tautologica a fronte degli elementi positivi prospettati. Dispone pertanto l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.