Il bilanciamento nel reato continuato riguarda solo la pena base (Cass. pen. Sez. 2 n. 9845 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti deve essere effettuato con esclusivo riguardo a quelle relative al reato ritenuto più grave. Delle circostanze relative ai reati satellite si tiene conto unicamente ai fini della determinazione dell’aumento di pena ex art. 81, comma secondo, cod. pen. Il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto concernenti un reato satellite può rilevare solo nel caso in cui incida sul genere di pena applicabile, in ossequio ai principi del favor rei e di legalità. È erronea la sentenza che, avendo concesso le attenuanti generiche e ritenuta la loro equivalenza alle aggravanti del reato satellite, escluda l’operatività delle generiche sulla pena del reato base.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma aveva condannato l’imputato per i delitti di rapina impropria e lesioni personali aggravate, concedendo le circostanze attenuanti generiche e ritenendole equivalenti alle aggravanti del reato satellite. La Corte d’appello di Roma aveva confermato la pronuncia. Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra i motivi, la violazione di legge in relazione alla omessa concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e l’erronea applicazione del regime di equivalenza tra le attenuanti generiche concesse e le aggravanti del reato satellite di lesioni personali.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo e il secondo motivo di ricorso reiterativi e manifestamente infondati, poiché la Corte di merito aveva adeguatamente esposto le ragioni del diniego dell’attenuante, valorizzando il valore del bene sottratto e la particolare violenza della condotta, con valutazioni esenti da illogicità e quindi non censurabili in sede di legittimità.
Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha richiamato il principio, cui ha inteso dare seguito, secondo cui nel reato continuato il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto va effettuato con esclusivo riguardo a quelle relative al reato più grave, dovendosi considerare quelle afferenti ai reati satellite soltanto per la determinazione dell’aumento di pena. Ha precisato che la regola subisce una deroga solo quando il bilanciamento relativo a un reato satellite incida sul genere di pena applicabile, in ossequio al favor rei e al principio di legalità.
Sulla base di tali principi, la Corte ha concluso che i giudici di merito erano incorsi in errore nell’effettuare il bilanciamento tra le attenuanti generiche concesse e le aggravanti del reato satellite, poiché così facendo avevano escluso l’operatività delle generiche sulla pena del reato base, alla quale l’imputato avrebbe invece avuto diritto.
La sentenza impugnata è stata conseguentemente annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto ed è stata dichiarata irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
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Nota della Redazione
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